Le funzioni in materia di:
– ambiente,
– ecosistema,
– tutela del patrimonio marino, atmosferico,
– valutazione di impatto ambientale (VIA),
– valutazione ambientale strategica (VAS) e
–  autorizzazione ambientale integrata (IPPC),
–  di tutela del suolo dalla desertificazione.
–  del patrimonio idrogeologico,
–  di coordinamento e sovraintendenza  alle funzioni del  Codice dell’ambiente, sono svolte dal Ministero dell’Ambiente, che è l’organo del Governo Italiano preposto all’attuazione della politica ambientale.

I nostri Professionisti sono particolarmente sensibili  alle problematiche della tutela dell’ambiente e del territorio; nell’ambito della loro attività professionale

  • prestano particolare attenzione nello studio e realizzazione delle loro opere per evitare l’inquinamento, le emergenze ambientali e le dinamiche sociali ed economiche che potrebbero trasformare irreversibilmente l’ambiente naturale  e compromettere lo sviluppo sostenibile,
  • si prodigano nella promozione dei cambiamenti degli atteggiamenti e dei comportamenti individuali e collettivi nell’affrontare le soluzioni compatibili per migliorare le qualità ambientali del nostro territorio.

“Lo sviluppo è sostenibile quando è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri” (Gro Harlem Brundtland).

 I Periti Industriali e Periti Industriali Laureati chiedono fortemente di essere di essere coinvolti nelle politiche di governo del territorio, come diritto fondamentale di cittadini ed in particolar modo di Professionisti.

 La certificazione ambientale attesta che un organizzazione ha implementato e mantiene un sistema di gestione ambientale adeguato e conforme alla normativa ambientale in vigore, in grado di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni.

 Il manuale che descrive il proprio sistema di gestione ambientale SGA definisce scopo e campo di applicazione, contiene le procedure documentate che lo compongono.

 La valutazione di impatto ambientale VIA è una procedura amministrativa finalizzata a individuare, descrivere e valutare l’impatto ambientale prodotto dall’attuazione di un determinato progetto e si basa sulle informazioni fornite dal proponente del progetto e sulle informazioni fornite dalle strutture della pubblica amministrazione, dai gruppi sociali, ecc..

 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare l’obiettivo principale della VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione, durante ed al termine del loro periodo di validità. Ciò serve soprattutto a sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l’esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle opere.
Altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento dell’informazione dei cittadini. sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione AS.

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, che costituisce l’attuale recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CEdel Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) permettere l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.

La registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”), e l’istituzione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 che prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Si tratta, secondo le stime della Commissione Europea, di circa 30.000 sostanze chimiche in commercio.                                                                  La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristi-che e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali

L’acustica ambientale  si occupa dei problemi collegati al rumore in ambiente esterno; l’acustica edilizia invece studia le protezioni degli ambienti abitativi da adottare per essere protette dall’inquinamento acustico proveniente da sorgenti esterne ed ha come obiettivo l’isolamento degli ambienti dai rumori disturbanti.

La legge quadro 447/1955 prescrive tra l ‘altro che i progetti sottoposti ad impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenza di tutela dall’inqinamento acustico delle popolazioni interessate.

 

Il Tecnico competente in acustica ambientale, di cui all’art. 2 della legge 447/1995 è una figura professionale specializzata a:

– effettuare le misurazioni per verificare valori definite dalle vigenti norme,
– redigere i piani di risanamento acustico,
– svolgere le relative attività di controllo.

L’attività del tecnico competente è esercitata dai Periti Industriali che hanno svolto in maniera non occasionale attività, comprovata e documentata, nel campo dell’acustica ambientale, oppure abbiano frequentato corsi di specializzazione a livello universitario o di perfezionamento, o corsi di formazione di elevato livello tecnico-scientifico.

La Giunta Provinciale di Bari con delibera n. 154 del 01.08.2008 avente ad oggetto “Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447 – Approvazione modulistica e criteri di esame delle domande di riconoscimento dei tecnici competenti in acustica – Definizione requisiti minimi dei corsi di perfezionamento per laureati o dei corsi di formazione post-diploma per tecnici competenti in acustica ambientale (legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3; legge regionale 14 giugno 2007, n. 17)” ha definito, fra l’altro, i criteri di esame delle domande di riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ed ha stabilito che l’esame delle domande deve essere affidato ad una apposita Commissione Provinciale interna, presieduta dal Dirigente del Servizio Ambiente e costituita da tre Commissari di cui uno individuato nell’ambito del Comitato contro l’Inquinamento Atmosferico Provinciale; con Determinazione n. 218 del 16.09.2008, in esecuzione della predetta D.P.G. n.154 del 01.08.08, è stata revocata la precedente Determinazione del Servizio Ambiente n. 28 del 25 febbraio 2008 e sono stati nominati i componenti della Commissione Elenco Tecnici Competenti in Acustica, quale organo tecnico per l’istruttoria e l’esame delle istanze pervenute alla Provincia di Bari; con successiva Determinazione n. 347 del Servizio Ambiente del 25 novembre 2008, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.P. n. 154/2008, è stato nominato il Presidente della predetta Commissione; con Deliberazione n. 44 del 06.04.2009 avente per oggetto i “corsi di formazione professionale autonomamente finanziati – corsi di perfezionamento per laureati o di formazione post diploma per Tecnici competenti in Acustica Ambientale –D.G.P. n. 154 del 01/08/2008, modifica parziale” la Giunta Provinciale ha apportato parziali modifiche alla D.G.P. n. 154 del 01.08.09.

 Il Territorio antropizzato, cioè trasformato e costruito dall’uomo è caratterizzato da infrastrutture, manufatti, servizi, ecc. oltre a suddivisioni di natura politica, amministrativa e sociale. Gli Enti che gestiscono il Territorio  sono numerosi, sia pure con competenze diverse.
Gli atti tecnico-amministrativi richiedono la conoscenza  di diverse discipline e l’apporto di diverse professionalità specializzalistiche: in ambito amministrativo, economico, fiscale, scientifico, tecnico e tecnologico.
In particolar modo i Tecnici devono possedere conoscenze e competenze  che consentano di gestirne tutti gli atti tecnico-amministrativi, che sono: progettazione, direzione dei lavori, collaudi, permesso per costruire, SCIA, DIA E SUPERDIA, dichiarazione di fine lavori; nonché la domanda per l’ottenimento del certificato di agibilità dell’opera (corredata dalla richiesta di accatastanento, dichiarazione di conformità dell’opera con il progetto approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri, di salubrità degli ambienti, la documentazione  sul contenimento dei consumi energetici, la documentazione di prevenzione incendi, di conformità degli impianti e dei dispositivi realizzati per la prevenzione di rischi di caduta dall’alto.

Anche in questi ambiti  le competenze professionali dei Periti Industrial e dei Periti Industriali laureati consentono nei limiti delle rispettive specializzazioni dei singolo professionista , o della una società tra professionisti con diverse specializzazioni,  di realizzare le seguenti opere corredate dai predettiatti tecnico-amministrativi:

–       Costruzioni rurali, industriali, civili.
–       Impianti industriali completi.
–       Impianti di servizi generali interni,
–       Impianti elettrici, elettronici, della informazione-telecomunicazione e multimedialità,
–       Macchine e apparecchi,
–       Ferrovie e strade ordinarie, manufatti,
–       impianti teleferici,
–       Impianti idraulici e fognari.

La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, riguarda tutti gli interventi non soggetti alle precedenti procedure edilizie: Comunicazione di inizio lavori, Attività di edilizia libera e Permesso di Costruire. Vale per i lavori di restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di parti strutturali e cambi di destinazione d’uso.

La SCIA sostituisce la DIA, qualora non siano presenti vincoli di natura ambienale, paesaggistica o culturali. Le attività soggette a SCIA possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente. La Formazione della SCIA prevede l’intervento di un tecnico abilitato per la progettazione delle opere da realizzare, la redazione della relazione tecnica illustrativa, la certificazione dello stato di fatto e di progetto, l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme per la SCIA  e l’asseverazione che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, rimozione degli eventuali effetti dannosi, specifiche determinazioni di autotutela.Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti sopra ricordati, all’amministrazione è consentito intervenire solo in caso di danni al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale.

DIA e super DIA.
DIA, Denuncia di Inizio Attività, si applica agli interventi edilizi indicati dai commi 1 e 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001). Sono realizzabili mediante DIA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 10 e art. 6 del testo unico e le varianti ai Permessi di Costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano le destinazioni d’uso e la categoria edilizia, non alterano la volumetria dell’edificio e non violano le prescrizioni contenute nel Permesso di Costruire.
La super DIA, invece, consente di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia che porti un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comporti un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. Rientrano nella super DIA anche gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi e interventi di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.