Il Risparmio energetico riguarda varie tecniche per ridurre i consumi dell’energia nelle sue varie forme, soprattutto derivanti dai combustibili fossili e per contenere le emissioni inquinanti.

Il risparmio energetico si ottiene modificando i processi energetici, evitando gli sprechi, progettando e costruendo edifici, macchine ed apparecchi con elevata efficienza energetica.

Esistono vari metodi per risparmiare di energia, per ciascuno di essi occorre effettuare una diagnosi energetica.

La classificazione energetica degli immobili permette di attribuire a ogni edificio una classe energetica, dalla più virtuosa sotto il profilo energetico e perciò anche economico, alla più dispendiosa.

Indicatori di prestazione energetica
La classificazione energetica degli immobili si basa sui seguenti parametri di prestazione energetica:

  • fabbisogno specifico di energia primaria: quanta energia serve per il –riscaldamento degli ambienti considerando i fattori relativi all’impianto termico.
  • fabbisogno energetico specifico dell’involucro per la climatizzazione invernale ed estiva: misura la qualità delle pareti, del tetto e degli infissi valutandone la capacità di conservazione della temperatura interna all’ambiente.

In proporzione, più questi due valori sono bassi, migliore è la corrispondente prestazione energetica.
Il fabbisogno specifico di energia primaria per l’acqua calda: in base alla superficie dell’immobile e alla sua destinazione d’uso tale indicatore valuta la quantità di energia richiesta per la produzione di acqua calda.
Il contributo energetico specifico da fonti rinnovabili: valutazione dell’eventuale impiego di fonti rinnovabili (energia solare e fotovoltaico), meno inquinanti, per la produzione di acqua calda e corrente elettrica.
Informarsi sulla classe energetica della propria abitazione è vantaggioso: se la tua classe è ad alto consumo fai effettuare degli interventi di riqualificazione per innalzarla, si potrà risparmiare considerevolmente oltre che ricavare di più da un’eventuale vendita.

 

Classi energetiche
Le classi energetiche indicate dalla classificazione energetica degli immobili vanno da A+, la migliore, equivalente a basso dispendio energetico e basso consumo, a G, tipica dei vecchi edifici, che invece indica alta dispersione e quindi elevato consumo. È ancora la più diffusa nel nostro paese.
La classificazione energetica consente di ottenere un Attestato di certificazione energetica.

 Rendimenti energetici
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (aggiorna­to dal D.M. 11 marzo 2008):
– determina le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
– fissa i requisiti minimi di prestazioni, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione integrale, di ampliamento, manutenzione stra­ordinaria dell’edificio e di nuova installazio­ne di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
– stabilisce quando è necessaria la certifica­zione energetica dell’edificio;
– ridefinisce parzialmente le responsabilità per la manutenzione e l’esercizio degli im­pianti termici e il meccanismo dei controlli già previsti dal D.P.R. 412/1993;
– detta lo schema di relazione tecnica che at­testa la rispondenza alle prescrizioni;
– detta (nell’allegato L) il regime transitorio per la manutenzione degli impianti.

Il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59:
– integra il D.Lgs. 192/2005 per quel che at­tiene le prestazioni di raffrescamento estivo delle strutture e introduce nuovi obblighi di schermatura dal sole delle finestre;
– detta nuove prescrizioni per la sostituzione di generatori di calore;
– introduce il trattamento chimico delle ac­que con eccessivo calcare utilizzate negli impianti;
– obbliga, nelle nuove costruzioni e ristruttu­razioni totali, che almeno metà del fabbiso­gno energetico per l’acqua calda sia da fonti rinnovabili (il 20% nei centri storici);
– detta i requisiti termici degli impianti a biomasse;
– stabilisce che nei condomini esistenti con più di quattro unità abitative o a ufficio, se dotati di caldaia centralizzata, non è più possibile trasformare l’impianto da centra­lizzato a termoautonomo;
– stabilisce che le metodologie di calcolo del­le prestazioni siano quelle previste dalle norme UNI/TS 1300.

Efficienza energetica
Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: stabilisce che, entro certi limiti, i maggiori spessori per le coibentazioni non siano de­terminati nel calcolo dei volumi; semplifica le procedure per installare im­pianti solari termici, fotovoltaici, eolici; prevede un’autorizzazione unica per gli impianti di cogenerazione di potenza ter­mica inferiore ai 300 MW;
ripartisce gli obiettivi minimi di risparmio energetico per regioni e province autonome; fissa obblighi graduali di risparmio energetico per le società e i relativi “certificati bianchi”; pone obiettivi di trasparenza verso il con­sumatore dei contratti redatti dalle società energetiche;
determina le caratteristiche del “contratto di servizio energia” (nell’allegato II); stabilisce (provvisoriamente) i requisiti dei soggetti abilitati alla certificazione energe­tica degli edifici.

Certificazione energetica
Il D.M. 26 giugno 2009 detta le linee guida alle regioni per la redazione della certificazio­ne energetica, con certi criteri previsti come obbligatori (a cui anche le regioni che hanno già normato debbono adeguarsi). Esse sono norme tecniche di riferimento, le metodologie di calcolo, i requisiti dei certificatori, i criteri di aggiornamento. Introdotti anche stardard minimi per il condizionamento estivo (per ora, solo dell’involucro edilizio).

Con il Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 il Governo ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica in edilizia, anche nota come Direttiva EPBD 2 (Energy Performance of Buildings Directive), che abroga e sostituisce la Direttiva 2002/91/Ce. Il decreto, entrato in vigore il 5 giugno 2013, ha modificato il decreto legislativo 192/2005 (con il quale era stata recepita la precedente direttiva 2002/91/Ce).

Con la Circolare pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico n. 12976 del 25 giugno 2013, il Ministero chiarisce che dal 5 giugno la certificazione energetica degli edifici dovrà essere attuata con l’Attestato di Prestazione energetica, utilizzando la metodologia di calcolo stabilita dal Dpr 59/2009, cioè le stesse già utilizzate per redigere l’ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Queste disposizioni non si applica nelle Regioni che hanno già provveduto ad emanare proprie disposizioni in materia di certificazione energetica.
In Puglia si continuerà, quindi, ad applicare la normativa regionale, salvo nuove disposizioni emanate dalla Regione.

 

La legge regionale sulla certificazione energetica in Puglia
La Regionale ha adottato con il Regolamento 10 febbraio 2010, n. 10 le norme per la certificazione energetica degli edifici definendo i criteri e le modalità per il rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica ACE.

L’obbligo della certificazione è prevista in caso di:
nuova costruzione; gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del costruttore;
ristrutturazione; devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica a cura del proprietario o del detentore dell’immobile, sia gli edifici oggetto di ristrutturazione che gli edifici oggetto di ampliamenti volumetrici; gli edifici i cui sottotetti sono oggetto di recupero a fini abitativi; gli edifici in cui vengono installati nuovi impianti termici;
edilizia pubblica; negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche in caso di stipula o rinnovo di tutti i contratti relativi alla gestione degli edifici e degli impianti termici; l’Attestato di Certificazione Energetica deve essere affisso nell’edificio in un luogo facilmente visibile al pubblico;
–  compravendita e locazione (anche singole unità immobiliari)

Il Regolamento 10/2010 non prevede alcun obbligo di produrre l’ACE in caso di compravendita o locazione, come previsto dall’articolo 6 del Dlgs 192/2005 (comma 3, articolo 6 e comma 8, articolo 15). Tuttavia, la norma nazionale ha proseguito il suo iter e sono entrati in vigore obblighi e precisazioni aggiuntivi a quelli recepiti dalla Puglia nel 2010. Particolare è il caso dell’obbligo di produrre l’ACE in caso di compravendita: nel corso di questi ultimi anni si sono susseguite diverse modifiche ai commi del Dlgs 192/2005 che legiferano in materia. L’ultima è quella prevista dal Dlgs 28/2001.

In sintesi la norma nazionale stabilisce che
– dal 1° luglio 2009, gli edifici devono essere dotati di certificazione in caso di trasferimento a titolo oneroso;
– dal 29 marzo 2011 nel contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il locatario danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’edificio;
– dal 1° gennaio 2012 gli annunci immobiliari che hanno per oggetto la vendita di edifici, devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’edificio.

Sono esclusi dall’obbligo di certificazione:
– i box, le cantine, le autorimesse, i depositi;
– le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
– i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati,
– gli immobili tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
– gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
– i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
– gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.

L’Attestato di Certificazione Energetica ha una validità massima di 10 anni e deve essere aggiornato:
–          ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
–          ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
–          ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio.

Il modello dell’Attestato di Certificazione Energetica deve essere conforme al modello riportato negli allegati delle Linee guida nazionali emanate con il Dm Sviluppo economico 26 giugno 2009.

L’Attestato di Certificazione Energetica rimane valido nel corso dei dieci anni solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Se non vengono rispettate, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni. A tal fine, i libretti di impianto o di centrale devono essere allegati all’ACE.
La Regione può effettuare delle verifiche per controllare la correttezza e competenza degli attestati di certificazione energetica. A tale scopo, la Regione richiede al Comune competente i documenti progettuali ritenuti necessari ed eventuale supporto tecnico.
I controlli possono essere effettuati anche su richiesta del Comune, del proprietario, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile; in tal caso, il costo degli accertamenti è a carico dei richiedenti.

Le sanzioni per la mancata applicazione degli obblighi sono quelle previste dall’articolo 15 del Dlgs 192/2005:
-il  professionista qualificato un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla normativa in vigore è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale;
– il progettista professionista qualificato che emette un attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguentl; il fatto costituisce reato;
– il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

Catasto regionale per le certificazioni energetiche
Gli attestati di certificazione energetica degli edifici saranno registrati nel Catasto regionale per le certificazioni energetiche, tenuto presso la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione -Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo.

Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale
La Giunta Regionale Pugliese ha approvato, ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 13/2008, il “Protocollo Itaca Puglia 2011 – Residenziale con Deliberazione n. 3 del 16.01.2013, pubblicata sul BURP n. 26 del 19.02.2013, “.
La stessa delibera ha approvato anche le linee guida all’applicazione del Protocollo ed il software di calcolo.
Il “Protocollo Itaca Puglia 2011 – Residenziale” costituisce il nuovo Sistema di certificazione di sostenibilità degli edifici ad uso residenziale e sostituisce il Protocollo Itaca Puglia 2009, approvato con DGR n. 2272 del 24.11.2009.

 

Sistema di formazione e accreditamento dei certificatori di sostenibilità

Con Deliberazione n. 2751 del 14.12.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici, ai sensi dell’art. 9 della  L.R. 13/2008. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.10 del 18 gennaio 2013. Il Sistema riguarda i requisiti per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati. Inoltre definisce le modalità operative nella fase transitoria. Lo stesso sostituisce il Sistema per l’accreditamento individuato con Delibera di Giunta Regionale n.2272/2009. L’approvazione del Sistema di Accreditamento consegue dalla sottoscrizione, avvenuta il 26.07.2012, del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e Ordini e Collegi Professionali, il cui schema era stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1372 del 10.07.2012.

 -L’Esperto in gestione energetica è una figura professionale certificata ed è un soggetto che ha conoscenze, esperienza e capacità necessaria per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente.
-L’Energy Manager  è una figura professionale di alto profilo, il cui compito è analizzare ed ottimizzare il bilancio energetico delle aziende.

Il bilancio energetico delle aziende previsto dalle direttive europee 2002/91/CE e 2006/32/CE, è un documento attestante la prestazione, l’efficienza o il rendimento energetico di un edificio, contenente inoltre le raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica.