La norma UNI EN I50 9000 definisce la qualità come il “grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” e definisce requisito “l’esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente”.

GLI ORGANISMI DELLA QUALITA’

Implementazione delle direttive nel diritto nazionale

I destinatari delle direttive sono tutti gli Stati membri, i quali hanno l’obbligo di trasferire le direttive europee nel diritto nazionale. Ad esempio, in Italia ciò avviene con l’emanazione regolamenti relativi ai prodotti.

Molte affermazioni della direttiva CE necessitano di prescrizioni tecniche precise. Gli Stati membri della UE tuttavia non possono adottare queste specifiche tecniche mediante prescrizioni di legge. Le direttive CE inoltre non possono essere scritte secondo definizioni. Per legge vengono stabiliti solo i criteri generali.

Per realizzare l’armonizzazione di precise specifiche tecniche viene creato un sistema di norme di sicurezza . In questo caso non si tratta di norme di singole organizzazioni nazionali, ad es. DIN, ma di cosiddette “norme europee armonizzate”. Queste norme devono essere riconosciute almeno da tutte le organizzazioni normative degli Stati dell’Unione Europea.

 

Norme europee per le specifiche tecniche

 

E’ interessante notare che queste norme di sicurezza sono sempre non obbligatorie. Esse non assumono lo stato di prescrizioni legali in nessuno Stato della UE. Pertanto non è obbligatorio attenervisi. Chi si trova nella necessità di non poter attenersi alle norme armonizzate, può cercare di soddisfare i requisiti delle direttive CE anche in un modo non descritto nelle norme relative.

Va comunque tenuto presente che ogni fabbricante deve fornire la prova della conformità dei propri prodotti alle direttive. Se egli può provare di aver osservato le norme europee armonizzate che interessano i suoi prodotti, si suppone che il prodotto sosddisfi di conseguenza i requisiti delle direttive CE corrispondenti con presunzione di conformità.

 

Che cosa è la normazione?

La normazione è l’insieme delle prescrizioni di carattere genenrale e particolare che devonoessere obbligatoriamente seguite nella

-Progettazione,

-nella costruzione,

-nel collaudo degli impianti e delle macchine e dei materiali.

 

Gli organismi di normazione

Quali sono i compiti degli organismi di normazione?

I compiti principali degli organismi di normazione sono:

1) trovare soluzioni a problemi che si ripetono in diversi settori di attività

2) identificare chiaramente i requisiti e indicarli negli standard di riferimento sviluppati, diffondendoli mediante pubblicazione

3) offrire un riferimento per quanto riguarda l’unificazione dei prodotti, la terminologia e la simbologia utilizzate, le metodologie di misurazione e monitoraggio, ecc

4) costituire un supporto continuo per migliorare l’efficacia e l’efficienza del lavoro

5) salvaguardare gli interessi delle parti interessate deboli

 

Quali sono gli organismi di normazione?

Gli organismi di normazione si dividono in:

1) organismi sopranazionali: ad es. l’ISO, l’IEC e l’ITU-T

2) organismi europei: ad es. il CENELEC

3) organismi nazionali: per l’Italia l’UNI, il CEI

 

ISO

L’ISO è l’organismo leader nel mondo per lo sviluppo di standard.

Emette standard volontari per tutti i campi tecnici tranne per quelli elettrico ed elettronico che sono coperti da IEC e quello dell’information technology che è coperto da ITU-T.

Per quanto riguarda il mondo della qualità, l’ISO sviluppa gli standard di riferimento per le organizzazioni che vogliono certificarsi.

 

UNI

L’UNI svolge attività normativa in tutti i campi tranne quello elettrico ed elettronico coperti dal CEI.

 

CASCO

E’ il comitato ISO per lo sviluppo delle politiche sulla conformità, studia, cioè, le metodologie utilizzate dagli organismi accreditati per verificare la conformità dei Sistemi di gestione della qualità alla norma di riferimento. Non emette standard ma ha il compito di scrivere e promuovere linee guida per condurre le verifiche ispettive presso le organizzazioni che vogliono certificarsi.

 

IAF

Lo IAF ha il compito di standardizzare le attività e le metodologie degli organismi di accreditamento. Lo scopo è quello di assicurare che tutti gli enti di accreditamento nel mondo lavorino secondo metodologie comuni. Non emette standard ma linee guida relative all’implementazione degli standard.

 

Gli organismi di accreditamento

 

L’omologazione per controllo e per accertare lo stato di funzionamento e di conservazione delle macchine o degli impianti s’intende la prima verifica effettuata dall’ASL la quale è  autorizzata

ad esercitare in nome e per conto dell’ISPESL le attività omologative previste dalla legge per i seguenti impianti:

– ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati a scopi ed usi privati anche se  accessibili al pubblico;

–          installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra.

 

NB: Da non confondere questo tipo di omologazione con le viste periodiche; le quali sono attività tecniche di verifica volte al periodico accertamento della rispondenza delle macchine o degli impianti alla normativa vigente.

Rientrano tra le principali verifiche quelle:

-di gru e di altri apparecchi di sollevamento (annuali) di portata superiore a 200 kg;

-di scale aeree ad inclinazione variabile (annuali);

-di ponti sospesi muniti di argano;

-di idroestrattori a forza centrifuga (annuali);

-di ponti sviluppabili su carro;

-degli argani dei ponti sospesi impiegati nelle costruzioni;

-di apparecchi fissi a pressione;

-degli impianti di messa a terra (biennali).

Le verifiche vanno riportate sul libretto di macchina compilato e rilasciato dall’ISPESL che provvede ad inviarlo all’ASL per l’esecuzione delle verifiche periodiche obbligatorie, come previsto dalle norme di prevenzione infortuni sul lavoro.

Il datore di lavoro, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII del d.lgs n. 81/2008 a verifiche periodiche, con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori (d.lgs n. 81/2008 art. 71, co. 11).

Dal 23 maggio 2012 sono entrate in vigore, per il datore di lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche ai titolari della funzione (Inail per la prima, Asl per le successive (decreto ministeriale 11 aprile 2011).

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.

Successivamente il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.

La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla prima sono eseguite dalle Asl.

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

La prima delle verifiche periodiche

Quando richiederla – Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.

In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 60 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.

Esecuzione della verifica – Inail è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 60 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Inail, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell’elenco generale (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica a Inail il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario, per la prima delle verifiche periodiche sono consultabile sul sito dell’Inail.

Quando richiederla – Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla Asl competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

 

Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, tra quelli inscritti nell’elenco regionale (istituito con decreto del dirigente n.472/2012) del quale la Asl può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

Esecuzione della verifica – L’Asl è tenuta ad effettuare la verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 30 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Asl, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell’elenco generale (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In quest’ultimo caso, dopo l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica alla Asl il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.

 

 

 

Gli organismi notificati

 

Un Organismo Notificato (Notified Body) è un Organismo di certificazione o Ente di Certificazione o Laboratorio di Prova autorizzato dall’Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati alla applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi. Il compito istituzionale degli Organismi Notificati è quello di valutare la conformità di prodotti e servizi alle condizioni fissate dalle Direttive Europee, per conto degli operatori economici, con competenza, trasparenza, neutralità, indipendenza.

La designazione degli Organismi Notificati da parte delle Autorità Governative Nazionali avviene sulla base di comuni criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, capacità organizzativa, rispetto della normativa europea vigente per gli Organismi Notificati (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021).

Gli O.N. intervengono in tutti i settori previsti dalle Direttive Europee di “Nuovo Approccio” dietro autorizzazione specifica dell’Autorità Ministeriale Nazionale indicati nella notifica dell’ente ovvero per singolo prodotto o produzione cioè come O.N. di certificazione, di ispezione od anche come laboratorio di prova. Al termine dell’attività l’O.N. rilascia il Certificato di Conformità che attesta la conformità del prodotto o del processo produttivo o dell’ispezione eseguita alle Direttive Comunitarie.

Le caratteristiche degli O.N. sono definite dai criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri della Comunità Europea per la notifica degli O.N. riportati nell’allegato VII della Direttiva Europea 95/16/CE.

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2021689

 

L’accreditamento mira a garantire il valore e la credibilità dell’operato degli Enti di

certificazione e delle certificazioni rilasciate e quindi, di riflesso, crea fiducia nel

sistema di valutazione della conformità delle organizzazioni e dei prodotti.

La utilità e necessità della presenza di Enti nazionali di accreditamento nasce dalla

importanza del mutuo riconoscimento delle certificazioni rilasciate dai vari Enti di

certificazione a livello nazionale e, soprattutto, internazionale.

Affinché il mercato europeo e quello mondiale siano veramente un mercato unico è

necessario che i prodotti/servizi forniti siano dichiarati conformi a norme comuni e

quindi automaticamente riconoscibili come idonei in ciascun paese senza alcuna

limitazione o controllo aggiuntivo.

Oltre alla preventiva armonizzazione delle norme è necessario dunque fare in modo

che le certificazioni rilasciate, attestanti la conformità alle norme stesse, siano

correttamente emesse e gli enti emittenti garantiscano competenza, serietà e

omogeneità di comportamento.

Ciò a maggior ragione in presenza di un elevato numero di Enti di certificazione sia in

ambito nazionale che internazionale ed in considerazione del fatto che anche l’attività

di certificazione è un ‘business’ soggetto alle sollecitazioni delle concorrenza e dei

profitti.

 

Le attività di accreditamento degli organismi di certificazione si svolgono in maniera

sostanzialmente analoga a quelle generali di certificazione attraverso visite ispettive,

verifiche di documenti e valutazione dei risultati.

Tali organismi devono dimostrare di operare nel rispetto delle norme applicabili con

rigore e competenza.

Le norme per l’accreditamento sono:

UNI EN ISO 17021 – per gli organismi di certificazione di

– sistemi di gestione per la Qualità

– sistemi di gestione per la Qualità nel settore ambientale

– gestione della salute e sicurezza sul lavoro

– sicurezza delle informazioni

– sistemi informatici

– sicurezza alimentare

UNI EN ISO 17024 – per gli organismi di certificazione del personale

UNI EN ISO 17025 – per i laboratori di prova

UNI EN 45011 – per gli organismi di certificazione di prodotti

Apposite guide che trattano aspetti applicativi delle norme 17021, 17024 e 45011

sono emesse da ISO e dagli organismi internazionali di accreditamento ( EA, IAF,

ILAC, ecc.).

Le norme suddette presentano alcuni requisiti comuni:

– regole organizzative e procedurali

– gestione dei processi di rilascio dei certificati e delle convenzioni per l’uso del

marchio

– tracciabilità dei documenti emessi

– funzione Qualità interna.

 

Come avviene il processo di accreditamento?

l processo di accreditamento, secondo la definizione che ne dà la UNI CEI EN 45020, è un processo mediante il quale un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un laboratorio, di un’organismo di certificazione/ispezione, di un centro di taratura o di una persona a svolgere attività specifiche.

L’accreditamento è un percorso volontario che viene intrapreso da chi vuole impegnarsi nel dare evidenza di una caratteristica in più per quanto riguarda la correttezza, la trasparenza e la professionalità della loro attività.

 

Qual è il compito degli organismi di accreditamento?

Gli enti di accreditamento, composti da una serie di organismi che rappresentano tutte le parti interessate, hanno il compito di certificare che enti terzi siano idonei, perché competenti, indipendenti e in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed etici necessari, a certificare le organizzazioni.

 

Gli organismi di accreditamento possono:

1) accreditare gli organismi di ispezione

2) accreditare gli organismi di certificazione di sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza, ambiente, ecc)

3) accreditare gli organismi di certificazione di prodotti

4) accreditare gli organismi di certificazione del personale

5) pubblicare gli elenchi degli enti accreditati e i settori per i quali è valido questo accreditamento.

 

Quali sono gli organismi di accreditamento in Italiia?

Tra gli organismi di accreditamento troviamo il SINAL che è stato costituito nel 1988 per iniziativa dell’UNI e del CEI e che è l’organismo che in Italia accredita i laboratori, ACCREDIA che ha sostituito SINCERT e che è l’organismo che in Italia contribuisce al buon funzionamento del sistema italiano per la qualità, verificando e attestando le capacità professionali dei valutatori di conformità a norme e regole tecniche di prodotti, servizi, sistemi, processi e persone, il SIT che è l’organismo che in Italia accredita i centri di taratura, il SICEV che certifica i valutatori e la FIDEA che è nata il 21 maggio del 2004 e che ha il compito di riunire e coordinare gli enti di accreditamento italiani.

 

Quali sono le norme per l’accreditamento?

-17000:2005 valutazione della conformità – vocabolario e principi generali

-17011:2005 valutazione della conformità – requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità

-17020:2005 criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione

-17024:2004 valutazione della conformità – requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone

-17025:2005 requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

-17030:2006 valutazione della conformità – requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte

-17040:2005 valutazione della conformità – requisiti generali per la valutazione eseguita da pari di organismi di valutazione della conformità ed organismi di accreditamento

-17050-1:2005 valutazione della conformità – dichiarazione di non conformità rilasciata dal fornitore – parte 1: requisiti generali

-45001 criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova

-45002 criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova

-45003 criteri generali riguardanti gli organismi che accreditano i laboratori di prova

-45004 criteri generali riguardanti gli organismi di ispezione

-45010 requisiti generali per la valutazione e l’accreditamento degli organismi di certificazione

-45011:1999 criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di prodotti

-45012:1998 criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di sistemi qualità

-45013 criteri generali riguardanti un organismo di certificazione del personale

-45014 criteri generali per la redazione da parte di un fornitore della dichiarazione di conformità

-45020:2006 termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse

-70007:1990 guida relativa ai provvedimenti che un organismo di certificazione deve adottare nel caso di uso non corretto del suo marchio di conformità

-70008:1988 + A1:1990 criteri per le prove valutative dell’efficienza dei laboratori

-70009:1990 guida per l’indicazione della conformità alle norme nei sistemi di certificazione da parte di terzi

-70014:1992 requisiti per la redazione delle norme da utilizzare per la certificazione dei prodotti

-70015:1997 rapporti committente/cliente – fornitore. Questionario per la raccolta dati ed informazioni ai fini della valutazione di un fornitore

-70016:1999 codice di buona pratica per la valutazione della conformità

Come avviene il processo di accreditamento

l processo di accreditamento, secondo la definizione che ne dà la UNI CEI EN 45020, è un processo mediante il quale un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un laboratorio, di un’organismo di certificazione/ispezione, di un centro di taratura o di una persona a svolgere attività specifiche.

L’accreditamento è un percorso volontario che viene intrapreso da chi vuole impegnarsi nel dare evidenza di una caratteristica in più per quanto riguarda la correttezza, la trasparenza e la professionalità della loro attività.

 

Quale’è  il compito degli organimi di accreditamento?

Gli enti di accreditamento, composti da una serie di organismi che rappresentano tutte le parti interessate, hanno il compito di certificare che enti terzi siano idonei, perché competenti, indipendenti e in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed etici necessari, a certificare le organizzazioni.

 

Gli organismi di accreditamento possono:

1) accreditare gli organismi di ispezione

2) accreditare gli organismi di certificazione di sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza, ambiente, ecc)

3) accreditare gli organismi di certificazione di prodotti

4) accreditare gli organismi di certificazione del personale

5) pubblicare gli elenchi degli enti accreditati e i settori per i quali è valido questo accreditamento.

 

Gli organismi di accreditamento in Italia

Tra gli organismi di accreditamento troviamo

-il SINAL che è stato costituito nel 1988 per iniziativa dell’UNI e del CEI e che è l’organismo che in Italia accredita i laboratori,

ACCREDIA che ha sostituito SINCERT e che è l’organismo che in Italia contribuisce al buon funzionamento del sistema italiano per la qualità, verificando e attestando le capacità professionali dei valutatori di conformità a norme e regole tecniche di prodotti, servizi, sistemi, processi e persone,

-il SIT che è l’organismo che in Italia accredita i centri di taratura, il SICEV che certifica i valutatori,

-la FIDEA che è nata il 21 maggio del 2004 e che ha il compito di riunire e coordinare gli enti di accreditamento italiani.

 

Le norme sono utilizzate per l’accreditamento

 

17000:2005 valutazione della conformità – vocabolario e principi generali

17011:2005 valutazione della conformità – requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità

17020:2005 criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione

17024:2004 valutazione della conformità – requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone

17025:2005 requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

17030:2006 valutazione della conformità – requisiti generali per i marchi di conformità di terza parte

17040:2005 valutazione della conformità – requisiti generali per la valutazione eseguita da pari di organismi di valutazione della conformità ed organismi di accreditamento

17050-1:2005 valutazione della conformità – dichiarazione di non conformità rilasciata dal fornitore – parte 1: requisiti generali

45001 criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova

45002 criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova

45003 criteri generali riguardanti gli organismi che accreditano i laboratori di prova

45004 criteri generali riguardanti gli organismi di ispezione

45010 requisiti generali per la valutazione e l’accreditamento degli organismi di certificazione

45011:1999 criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di prodotti

45012:1998 criteri generali riguardanti un organismo di certificazione di sistemi qualità

45013 criteri generali riguardanti un organismo di certificazione del personale

45014 criteri generali per la redazione da parte di un fornitore della dichiarazione di conformità

45020:2006 termini generali e loro definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse

70007:1990 guida relativa ai provvedimenti che un organismo di certificazione deve adottare nel caso di uso non corretto del suo marchio di conformità

70008:1988 + A1:1990 criteri per le prove valutative dell’efficienza dei laboratori

70009:1990 guida per l’indicazione della conformità alle norme nei sistemi di certificazione da parte di terzi

70014:1992 requisiti per la redazione delle norme da utilizzare per la certificazione dei prodotti

70015:1997 rapporti committente/cliente – fornitore. Questionario per la raccolta dati ed informazioni ai fini della valutazione di un fornitore

70016:1999 codice di buona pratica per la valutazione della conformità

 

ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l’unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento con DM 22 dicembre 2009; nato come Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT – INRIM, ENEA e ISS; quindi

l’unico ente riconosciuto in Italia ad attestare che gli organismi di certificazione ed ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento.

Dal 1 luglio 2010, in conseguenza delle Convenzioni firmate da ACCREDIA con INRiM ed ENEA, è operante il Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA. In base a dette convenzioni in questo Dipartimento continua l’attività di accreditamento dei Centri di Taratura svolta in passato con il logo SIT – Servizio di Taratura in Italia.

 

ACCREDIA opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un servizio di pubblica autorità, in quanto l’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico ed un efficace strumento di qualificazione dei prodotti e servizi che circolano su tutti i mercati.

http://www.accredia.it/default.jsp?ID_LINK=10&area=6

Con ACCREDIA l’Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l’accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.

   Ogni Paese europeo ha il suo Ente di accreditamento. L’Ente Nazionale è responsabile per l’accreditamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000. Tutti gli Enti operano senza fini di lucro.

ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l’idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature.

 

Le attività dell’Ente si articolano in quattro Dipartimenti:

–     Certificazione e ispezione;

–     Laboratori di prova;

–     Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;

–     Laboratori di taratura.

 

L’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico perché gli utenti business e i consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a fornitori esterni, possano fidarsi, fino all’ultimo anello della catena produttiva e distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mercato sempre più globalizzato.

La fiducia reciproca tra il produttore e l’acquirente di un bene, tra il fornitore e l’utente di un servizio è una conquista per il funzionamento efficiente del mercato – o meglio dei mercati contemporanei, sul piano sia pubblico che privato, in ambito nazionale come internazionale.

L’accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) che riportano il marchio ACCREDIA siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).

 

CENTRI LAT (ex SIT) SERVZIO DI TARATURA IN ITALIA

Sul sito-web http://www.sit-italia.it/applicazioni/asp/tabelle_accreditamento.asp

è possibile ricercaare i CENTRI LAT

-per Centri in ordine alfabetico,

-per Grandezza, Strumento,

-per Nazione, Regione, Provincia,

-per Numero, Iniziali del Centro.

Le tabelle di accreditamento specificano:

– le grandezze per cui il Centro è accreditato;

– i tipi di strumenti che il Centro può tarare o i tipi di misurazione che esso può eseguire;

– i campi di misura e le corrispondenti condizioni di misura (per esempio, nel caso delle grandezze elettriche, la gamma di frequenza);

– le corrispondenti incertezze di misura accreditate, che rappresentano i livelli di incertezza più piccoli che il Centro è autorizzato a dichiarare nei certificati ACCREDIA; tali livelli sono da intendere come valori simmetrici, in più e in meno, rispetto al valore misurato della grandezza.

 

La FIDEA ha il compito di riunire e coordinare gli enti di accreditamento italiani.

http://www.annuarioqualita.it/scenario/accreditamento/fidea

Annuario Qualità Certificata: dati e notizie delle Aziende Certificate Italiane,

Nel 2007 è quindi proseguito l’impegno per il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento e unificazione del sistema italiano di accreditamento, attraverso la valorizzazione istituzionale della Federazione Italiana degli Enti di Accreditamento FIDEA. Costituita nel Maggio 2004, riunisce SINCERT e SINAL e ai suoi lavori partecipa anche la struttura di accreditamento dei Laboratori di taratura operante con Marchio SIT.

FIDEA costituisce a oggi un’interfaccia unificata del sistema italiano di accreditamento nei confronti del contesto internazionale, rappresentato dagli Organismi sovranazionali di cooperazione tra Enti di accreditamento, EA European Cooperation for Accreditation, IAF International Accreditation Forum e ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation.

Nel 2007 sono state rinnovate le cariche sociali della Federazione, con la nomina dei Consiglieri in rappresentanza di SINAL e SINCERT, la designazione del Presidente Antonio Paoletti, Presidente di SINAL, e del Segretario Generale Filippo Trifiletti, attuale Direttore Generale di SINCERT, nonché del Presidente e dei componenti del Comitato Tecnico “Accreditamento”.

Dal punto di vista istituzionale, si è operato per conseguire l’adesione formale del nuovo Soggetto giuridico INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) nel cui ambito è stata inserita la struttura di accreditamento operante con marchio SIT.

 

COS’E UNO STANDARD

 

Uno standard è un documento, approvato da un ente riconosciuto, che fornisce le regole, le linee guida o le specifiche tecniche per lo svolgimento di alcune attività.

Molti standard sono adottati su base volontaria, tra questi ricordiamo quelli della qualità, altri devono essere adottati obbligatoriamente come, ad esempio, quelli relativi alla salute e alla sicurezza.

“Standard”, però, è anche qualcosa che si è deciso di rendere uguale e ripetibile come, ad esempio, i simboli che identificano le merci pericolose, la misura delle carte di credito, la misura dei CD, il formato di una pellicola fotografica, ecc.

 

COS’E LA NORMAZIONE

 

La normazione è un’attività che trova soluzioni ottimali a problemi che si ripetono e che tende ad ottenere il grado ottimale di ordine in un dato contesto.

 

Le norme sono degli standard, dei metodi comuni di lavoro accessibili al pubblico, delle specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto che si adottano su base volontaria e possono essere riconosciute a livello nazionale (e sono identificate, in questo caso, con la sigla UNI o CEI), europeo (identificate con la sigla EN o CEN) o internazionale (identificate con la sigla ISO, IEC, o ITU-T).

 

Le norme possono riferirsi a diversi campi: terminologia, simbologia, metodologie, caratteristiche di un prodotto/servizio, sistemi di gestione, ecc.

Questa tipologia di documenti favorisce un linguaggio comune e costituisce un elemento fondamentale per l’armonizzazione e la standardizzazione internazionale.

Una norma può definire:

– i requisiti di prodotti, processi, servizi, sistemi qualità (o ambiente, ecc)

– i requisiti per l’accreditamento di sistemi di certificazione, degli organismi che li attuano e dei laboratori di prova

– i metodi di prova per la verifica della conformità alle norme

– le modalità di misura, prova e taratura di apparecchi e strumenti

Le norme vengono utilizzate per:

– qualificazione e inserimento in albi

– certificazione/accreditamento

– guida per la gestione

– esigenze contrattuali

Le norme sono soggette ad interpretazione, proprio come le leggi.

 

Le principali norme volontarie relative alla normazione e all’accreditamento sono:

 

UNI CEI EN 45020:1998 “Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale”

UNI CEI EN 45004:1996 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”

UNI CEI EN 45013:1990 “Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale”

UNI CEI EN 45014:1999 “Criteri generali per la dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore”

UNI CEI EN 45011:1999 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”

UNI CEI EN 45012:1998 “Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità.

 

LE NORME DELLA QUALITA’

 

Cosa si intende per norme della Qualità

Le esigenze che la qualità è chiamata a soddisfare possono essere di carattere “primario” (connesse con la tutela di diritti fondamentali quali salute e sicurezza e tutelate dalle Regole Tecniche di prescrizione obbligatoria) o “accessorio” (relative allo sviluppo del sistema economico e all’accrescimento del benessere della società e tutelate dall’applicazione di norme di applicazione volontaria).

Le norme appartenenti alla famiglia della ISO 9000 sono state redatte per aiutare le organizzazioni a sviluppare i propri Sistemi di Gestione della Qualità e altro non sono se non un insieme di idee, principi e regole. Le norme della qualità forniscono evidenza che l’organizzazione certificata lavora secondo un certo standard di riferimento e che è in grado di fornire prodotti/servizi con le caratteristiche di qualità volute (che possono essere stabilite tra il cliente e l’organizzazione o da leggi/regolamenti). Queste norme non certificano il prodotto/servizio ma il sistema che li produce.

Gli standard relativi alla qualità appartenenti alla famiglia delle ISO 9000 sono le norme più importanti e le più conosciute.

 

L’attuale famiglia delle ISO 9000 è stata elaborata dal comitato tecnico ISO/TC 176 e comprende:

UNI EN ISO 9000:2005 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario”

UNI EN ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”

ISO 9001:2008 / Cor 1:2009 – Technical Corrigendum 1:2009 to ISO 9001:2008

UNI EN ISO 9004:2000 “Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”

UNI ISO 10001:2008 “Gestione per la qualità – Soddisfazione del cliente – Linee guida per i codici di condotta delle organizzazioni“

ISO 19011:2003 “Linee guida per la verifica ispettiva sui sistemi di gestione per la qualità e per l’ambiente”

UNI 10999:2002 “Linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione per la qualità”

UNI 11098:2003 “Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo”

 

In particolare, la norma UNI EN ISO 9001 costituisce la base di partenza per costruire e certificare il proprio Sistema di Gestione della Qualità in quanto contiene i principi basilari della materia che possono essere così elencati:

1) comprendere i requisiti del cliente

2) assicurarsi di essere in grado di soddisfare questi requisiti

3) rendere il nostro personale adatto a ricoprire mansioni che impattano sulla qualità

4) assicurarsi che l’ambiente in cui lavoriamo sia adatto a garantire la qualità del prodotto

5) assicurarsi di identificare i problemi che ci ostacolano e lavorare per la loro risoluzione

 

A queste si aggiungono:

alcune altre unità 1325-1:1998 vocabolario della gestione del valore, dell’analisi del valore, dell’analisi funzionale – Analisi del valore ed analisi funzionale

1325-2:2005 vocabolario della gestione del valore, dell’analisi del valore, dell’analisi funzionale – parte 2: gestione del valore UNI EN 2000:1992 Serie aerospaziale – Assicurazione della qualità – Prodotti aerospaziali EN – Approvazione del controllo di qualità dei costruttori

2854:1988 interpretazione statistica dei dati. Metodi per la stima dei valori e test relativi alle medie e alle varianze

UNI CEI ISO 1000 Unità di misura SI e raccomandazioni per l’uso dei loro multipli e di 3494:1988 interpretazione statistica dei dati. Potenza dei test relativi a medie e varianze

4724:1966 metodi statistici per il controllo della qualità. Rappresentazione tabellare, numerica e grafica di dati aventi carattere di variabile. Calcolo della media e dello scarto tipo

4725:1997 metodi statistici per il controllo della qualità. Determinazione della tolleranza naturale

4726:1966 metodi statistici per il controllo della qualità. Grafico di probabilità normale

4840:1966 metodi statistici per il controllo della qualità. Qualità delle forniture di prodotti industriali di serie in unità discrete

4843:1966 metodi statistici per il controllo della qualità. Impiego dei numeri casualizzati

5308:1963 + A201:1986 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statistico per attributi per produzioni continue in unità discrete

5309:1966 + A120:1983 metodi statistici per il controllo della qualità. Presentazione di una media con il corrispondente intervallo di fiducia

5968:1976 metodi statistici per il controllo della qualità. Espressione del risultato di osservazioni. Termini e definizioni

6365:1974 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statistico per variabili (scarto tipo noto; protezione bilaterale)

6366:1974 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo sequenziale per variabili (scarto tipo noto; protezione unilaterale)

6367:1974 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo sequenziale per variabili (scarto tipo noto; protezione bilaterale)

6368:1968 UNI sperimentale. Metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo sequenziale per attributi

6806:1972 metodi statistici per il controllo della qualità. Confronto fra due serie di dati. Significatività della differenza fra due medie

6807:1972 metodi statistici per il controllo della qualità. Confronto fra due serie di dati appaiati. Significatività della differenza da zero della media della serie di differenze

6808:1972 metodi statistici per il controllo della qualità. Serie di osservazioni duplicate. Calcolo dello scarto tipo di ripetibilità

6809:1972 metodi statistici per il controllo della qualità. Confronto fra le dispersioni di due serie mediante il confronto delle varianze

6810:1972 metodi statistici per il controllo della qualità. Verifica di associazione fra classificazioni (mediante confronto di frequenze)

6811:1985 metodi statistici per il controllo della qualità. Confronto fra due campioni di popolazioni binomiali. Significatività della differenza tra le due percentuali

7371:1974 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statistico per variabili (scarto tipo noto; protezione unilaterale)

7372:1974 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statistico per variabili (scarto tipo sconosciuto; protezione unilaterale)

7373:1974 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statistico per variabili per l’accertamento dello scarto tipo

7680:1984 metodi statistici per il controllo della qualità. Procedimento di collaudo statistico per variabili sulla base del valore caratteristico

7829:1978 metodi statistici per il controllo della qualità. Distribuzione del tipo binomiale. Intervallo di confidenza di una frazione p (o di una percentuale 100 p)

7830:1978 metodi statistici per il controllo della qualità. Descrizione del tipo di Poisson. Previsione della frequenza di un evento e approssimazione alla legge binomiale.

UNI ISO 8258 Carte di controllo di Shewhart

UNI EN 9200:2005 Serie aerospaziale – Gestioni di programma – Linee guida per la specificazione della gestione di progetto 9910:1991 terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio

9100:2005 Serie aerospaziale – Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti e sistemi qualità

UNI EN 9133:2005 Serie aerospaziale – Sistemi di gestione della qualit – Procedura di qualificazione per parti standard aerospaziali

10002:2006 gestione per la qualità – soddisfazione del cliente – linee guida per il trattamento dei reclami nelle organizzazioni

10003:2008 Gestione per la qualità – Soddisfazione del cliente – Linee guida per la risoluzione delle dispute all’esterno delle organizzazioni

10005:2007 Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per i piani della qualità

10006:2005 sistemi di gestione per la qualità – linee guida per la qualità nella gestione del progetto

10007:2006 sistemi di gestione per la qualità – linee guida per la gestione della configurazione

10012-2:2004 Sistemi di gestione della misurazione – Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione

10013:1996 Guida per l’elaborazione dei manuali della qualità

10014:2007 Gestione per la qualità – Linee guida per la realizzazione di benefici economici e finanziari

10014:2006 / Cor. 1:2007 – Technical Corrigendum 1 to ISO 10014:2006

10015: 2001 gestione per la qualità. Linee guida per l’addestramento

10017:2003 guida sulle tecniche statistiche per ISO 9001:2000

10019:2005 linee guida per la selezione di consulenti dei sistemi di gestione per la qualità e per l’uso dei loro servizi

UNI 10653 Documentazione tecnica – Qualità della documentazione tecnica di prodotto

UNI 10771 Consulenza di direzione – Definizioni, classificazione, requisiti e offerta del servizio

10907:2001 guida per la gestione degli effetti economici della qualità

UNI 10881:2000 Servizi – Assistenza residenziale agli anziani – Linee guida per l’applicazione delle norme UNI EN ISO 9000

UNI 10928:2001 Servizi – Residenze per minori – Linee guida per l’applicazione delle norme UNI EN ISO 9000

UNI 10993 Controllo statistico di processo – Determinazione degli indici di capacità e di prestazione del processo – Caratteristica con densità di probabilità normale

UNI EN 10999:2002 linee guida per la documentazione dei sistemi di gestione per la qualità

UNI 11025 Prodotti siderurgici – Formalizzazione e gestione delle contestazioni tecniche per non conformità

UNI 11067 Consulenza di direzione – criteri di erogazione e controllo del servizio

UNI 11078 Attività operative delle imprese – Terminologia di base

UNI 11097:2003 gestione per la qualità – indicatori e quadri di gestione della qualità – linee guida generali

UNI 11098:2003 sistemi di gestione per la qualità – linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la misurazione degli indicatori del relativo processo

UNI EN 12507:2005 Servizi di trasporto – Orientamenti per l’applicazione della EN ISO 9001:2000 alle industrie di trasporto merci, immagazzinamento e distribuzione su strada e su rotaia

UNI ISO 12798:2000 Sistemi qualità per il trasporto – Trasporto su strada, su rotaia e per navigazione interna – Requisiti del sistema qualità in aggiunta alla ISO 9002 per il trasporto dei beni pericolosi, con riferimento alla sicurezza 12973:2003 gestione del valore

UNI EN 13290-1-7:1999-2001 gestione dei progetti spaziali – Requisiti generali (Parti da 1 a 7)

UNI EN ISO 13485:2004 Dispositivi medici – Sistemi di gestione della qualità- Requisiti per scopi regolamentari

UNI EN 13549 Servizi di pulizia – Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità

UNI EN 13980 Atmosfere potenzialmente esplosive – Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità

UNI EN 14012 Servizi postali – Qualità del servizio – Quantificazione dei reclami e procedure di rimborso

UNI EN 14093:2003/UNI EN 14724:2004 gestione dei progetti spaziali – Organizzazione e conduzione dei riesami/adattamento delle norme spaziali

UNI ISO 14964:2001 Vibrazioni meccaniche ed urti – Vibrazioni di strutture fisse – Requisiti specifici per la gestione della qualità nella misura e nella valuazione delle vibrazioni

UNI CEI ISO/IEC TR 15846:2004 Tecnologie informatiche – Processi del ciclo di vita del software – Gestione della configurazione

UNI ISO/TS 16949:2002 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti particolari per l’applicazione della ISO 9001:2000 per la produzione di serie e delle parti di ricambio nell’industria automobilistica.

UNI CEI EN ISO/IEC 17000 Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale

UNI CEI EN ISO/IEC 17040 Valutazione della conformità – Requisiti generali per la valutazione eseguita da pari di organismi di valutazione della conformità ed organismi di accreditamento

UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1 Valutazione della conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: Requisiti generali

UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2 Valutazione della conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: Documentazione di supporto

UNI EN ISO 19439 Integrazione di impresa – Struttura per la definizione del modello di impresa

UNI EN ISO 22870 Analisi decentrate (Point-of-care testing, POCT) – Requisiti per la qualità e la competenza 29001:2006 industrie del petrolio, della petrolchimica e del gas naturale – sistema di gestione per la qualità specifico del settore – requisiti per le organizzazioni fornitrici di prodotti e servizi

45020 Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale

UNI CEI ISO/IEC 90003:2005 Ingegneria del software e di sistema – Guida per l’applicazione della ISO 9001:2000 al software per elaboratore

 

La certificazione

Cos’è la certificazione Qualità ?

La certificazione di conformità è l’azione, compiuta da una terza parte, attestante che un prodotto o un servizio è conforme a norme particolari o a specifiche tecniche.

http://qualitiamo.com/norme/certificazione.html#sthash.KQnjTC0e.dpuf

 

La certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 rappresenta per le organizzazioni di oggi solo il punto di partenza nel lungo percorso della qualità, è una sorta di “lasciapassare” necessario per non essere rifiutati a priori dalle severe regole del mercato e della concorrenza ma non basta per essere scelti in una moltitudine di realtà.

 

Settori di certificazione

01 Agricoltura, silvicoltura e pesca

02 Industria mineraria e cave

03 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

04 Tessuti e prodotti tessili

05 Cuoio e prodotti in cuoio

06 Legno e prodotti in legno

07 Pasta per carta, carta e prodotti in carta

08 Case editrici

09 Tipografie

10 Fabbricazione di coke e di prodotti petroliferi raffinati

11 Energia nucleare

12 Chimica di base, prodotti chimici e fibre

13 Prodotti farmaceutici

14 Prodotti in gomma e materie plastiche

15 Prodotti minerali non metallici

16 Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini

17 Metalli e prodotti in metallo

18 Macchine ed apparecchiature

19 Apparecchiature elettriche ed ottiche

20 Costruzioni navali

21 Industria aerospaziale

22 Altri mezzi di trasporto

23 Produzione di manufatti (non classificata altrove)

24 Riciclaggio

25 Rifornimento di energia elettrica

26 Rifornimento di gas

27 Rifornimento di acqua

28 Costruzione

29 Commercio all’ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa

30 Alberghi e ristoranti

31 Trasporti, logistica e comunicazioni

32 Intermediazione finanziaria, attività immobiliari, noleggio

33 Tecnologia dell’informazione

34 Servizi d’ingegneria

35 Altri servizi

36 Pubblica amministrazione

37 Istruzione

38 Sanità ed altri servizi sociali

39 Altri servizi sociali

 

L’accreditamento dei Laboratori Agroalimentari ed Igienico Ambentali

http://www.laboratoriotinti.com/sito_new_000007.htm

 

ACCREDIDAMENTO DI UN LABORATORIO DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE 

SU ALIMENTI PER USO UMANO E ZOOTECNICO

ACQUE USO POTABILE E ACQUE REFLUE

http://www.laboratoriotinti.com/index.htm

 

“Accreditare” significa verificare e garantire la competenza e la professionalità di un organismo di certificazione o di un laboratorio di prova/taratura, secondo parametri oggettivi.

 L’accreditamento è un servizio svolto nell’interesse pubblico perché gli utenti e i consumatori finali, ma anche la Pubblica Amministrazione quando ricorre a fornitori esterni, possano fidarsi, fino all’ultimo anello della catena produttiva e distributiva, della qualità e sicurezza dei beni e dei servizi che circolano su un mercato sempre più globalizzato.

La fiducia reciproca tra il produttore e l’acquirente di un bene, tra il fornitore e l’utente di un servizio è una conquista per il funzionamento efficiente del mercato – o meglio dei mercati contemporanei, sul piano sia pubblico che privato, in ambito nazionale come internazionale.

L’accreditamento garantisce che i rapporti di prova e di ispezione e le certificazioni (di sistema, prodotto e personale) siano rilasciate nel rispetto dei più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili (Laboratori e Organismi).

In Italia, a seguito del recepimento del REG CE 765:2008 (D.M. 22/12/2009) è attivo un unico organismo di accreditamento nato dalla fusione dei seguenti precedenti organismi di accreditamento: 

il SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori) per l’accreditamento dei laboratori di prova

il SINCERT (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione) per l’accreditamento degli organismi di certificazione dei prodotti, sistemi qualità aziendale e personale

Dal 22 dicembre 2009 ACCREDIA è l’Ente unico nazionale riconosciuto e autorizzato dallo Stato per svolgere l’attività di accreditamento.

L’unificazione del sistema italiano di accreditamento rappresenta l’esito di un processo da tempo avviato da parte degli Enti nazionali competenti, che ha raggiunto una tappa fondamentale con la costituzione, ad aprile 2009, di ACCREDIA, nato dalla fusione di SINCERT e SINAL e riconosciuto dallo Stato a dicembre dello stesso anno.

Con ACCREDIA l’Italia si è adeguata al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l’accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE.

Fino al 2009, l’Italia, unico caso europeo insieme alla Germania, ha visto operare tre diversi Enti, responsabili, rispettivamente, per gli Organismi di certificazione e ispezione, i Laboratori di prova e i Laboratori di taratura. Già nel 2004 è stata costituita FIDEA – Federazione Italiana degli Enti di Accreditamento, che, attiva fino alla nascita di Accredia, ha dato un primo segnale di unitarietà del sistema italiano, soprattutto a livello internazionale, costituendone l’interfaccia nei confronti degli Enti di cooperazione EA – European Cooperation for Accreditation, IAF – International Accreditation Forum e ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation.

ACCREDIA valuta la competenza tecnica e l’idoneità professionale degli operatori di valutazione della conformità (Laboratori e Organismi), accertandone la conformità a regole obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la credibilità delle certificazioni.

Le attività dell’Ente si articolano in quattro Dipartimenti:

– Certificazione e ispezione;

– Laboratori di prova;

– Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;

– Laboratori di taratura.

Il certificato di accreditamento ACCREDIA ottenuto da un laboratorio per l’esecuzione di determinate prove chimiche, biologiche, microbiologiche e fisiche su matrici alimentari o ambientali attesta che il ACCREDIA (Ente Nazionale Accreditamento) riconosce che il laboratorio opera in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 e che pertanto le prove oggetto di Accreditamento eseguite dal Laboratorio rispondono ai requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

Infatti L’accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”.

L’accreditamento resta in vigore finché, come previsto dalla convenzione stipulata con ACCREDIA, il Laboratorio conserva la conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, del Regolamento Generale e delle regole particolari ACCREDIA applicabili alla fattispecie.

I rapporti tra ACCREDIA e Laboratorio accreditato sono regolati da una convenzione stipulata tra le parti: la convenzione di accreditamento è consultabile su richiesta dell’utenza.

La garanzia di imparzialità e competenza tecnica derivante dall’accreditamento ACCREDIA è valida esclusivamente per i servizi di analisi e prova per i quali il Laboratorio è accreditato.

 

 

L’IMQ è il più importante ente di certificazione italiano, leader in Europa nell’attività di valutazione della conformità e di laboratorio di prova nei settori elettrico, elettronico e gas.

 

L’IMQ è organismo accreditato Accredia in base alla norma ISO 17024 per operare in qualità di Organismo per la Certificazione del personale.

 

Certificazione di prodotto IMQ: servizi di valutazione della conformità,

La certificazione di prodotto è l’attestazione che un apparecchio è stato sottoposto da un ente autorizzato, indipendente rispetto a chi vende e produce, a tutte le verifiche necessarie per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza e affidabilità previsti dalla legge.

 

 

Certificazione di prodotto IMQ: marchi di sicurezza e prestazione

 

Marchi di Sicurezza

 

IMQ-Per apparecchi elettrici attesta la conformità alle norme CEI ed EN

IMQ-CIG-Per apparecchi a gas e componenti

 

IMQ-CSv-Certificato con sorveglianza per prodotti non appartenenti a categorie ammesse al regime di uno dei marchi IMQ

 

Marchi di qualità e prestazione-

 

IMQ-Performance-Per apparecchi elettrici, ventilatori e condizionatori portatili

IMQ Quality-CIG-Per camini e condotti metallici

 

IMQ Sistemi di sicurezza-Per prodotti e componenti di sistemi antintrusione e antincendio

IMQ-EMC-Per apparecchi elettronici attesta la conformità ai requisiti di compatibilità   elettromagnetica

 

IMQ-ECO-Certificazione delle asserzioni ambientali di prodotto

 

 

Certificazione sistemi qualità: le certificazioni CSQ rilasciate – IMQ

 

CSQ Sistemi di gestione per la qualità – norma ISO 9001

 

CSQ-ECO Sistemi di gestione ambientale – norma ISO 14001

CSQ-Energy Sistemi di gestione dell’energia – norma ISO 50001

 

CSQ-H&S Sistemi di gestione salute e sicurezza sul luogo di lavoro – BS OHSAS

18001

 

CSQ-DATA Sistemi di gestione sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001

 

CSQ-ICT Sistemi di gestione della qualità per il settore ICT – TL 9000, ISO 900-3,

ISO 12207

 

CSQ-ITSM Sistemi di gestione per l’IT Service Management – ISO IEC 20000-1

 

CSQ-MED Sistemi di gestione della qualità settore medicale – ISO 13485

 

CSQ-AUTO

Sistemi di gestione della qualità settore automotive – ISO TS 16949

 

CSQ-BCM Sistemi di gestione per la continuità operativa – BS 25999-2

 

CSQ-FOOD Sistemi di gestione della sicurezza alimentare ISO 22000

 

CSQ-HACCP Sistemi di autocontrollo basati su metodo HACCP

 

CSQ-CALL Certificazione per i servizi di call center – UNI 11200

 

Q-Web Qualità dei siti web

 

SA 8000 Sistemi di gestione per la responsabilità sociale – norma SA 8000

IRIS Sistemi di gestione qualità dei fornitori e dei system integrator del settore ferroviario – standard Iris

 

EMAS  IMQ è accreditato a operare come verificatore ambientale (n. IT-V-0017 ) secondo le disposizioni del Regolamento EMAS

 

 

Certificazione di prodotto IMQ: i marchi per esportare all’estero

 

Marchi e Certificazioni europei

 

Marchio HAR–Per cavi

 

Marchio ENEC-Per apparecchi di illuminazione e componenti

Marchio ENEC IMQ-Per elettrodomestici

 

Marchio IMQ-GS-Conformità dei prodotti ai sensi della legge tedesca

 

Marchio Solar Keymark-Conformità dei collettori solari termici alle norme UNI EN 12975-1:2006 e UNI EN 12975-2:2006

 

Marchi e Certificazioni internazionali

Certificati CB-Conformità alle norme IEC

 

Marchio CCC e CQC -Per prodotti elettrici destinati al mercato cinese

 

Marchio cCSAus-Per apparecchi elettrici destinati al mercato statunitense e canadese

 

Marchio CSA star-Per apparecchi a gas destinati al mercato statunitense

 

Marchio CSA flame-Per apparecchi a gas destinati al mercato canadese

 

Valutazioni e prove di conformità per le direttive CE

 

La libera circolazione in Europa  dei prodotti industriali richiede la  conformità ai requisiti minimi, in particolare di sicurezza, definiti dalle specifiche direttive europee.

 

Queste direttive stabiliscono procedure per la valutazione dei prodotti industriali ai fini della sicurezza e prevedono l’apposizione della marcatura CE che attesta la conformità ai requisiti essenziali.

 

I prodotti vengono suddivisi in:

-prodotti per i quali la valutazione della conformità può essere effettuata dal fabbricante (o dal suo mandatario nel caso che il fabbricante non sia residente in un paese dell’Unione europea);

-prodotti per i quali il fabbricante (o il suo mandatario) deve fare obbligatoriamente eseguire la valutazione della conformità da un organismo a ciò autorizzato dallo Stato e “Notificato” alle autorità degli altri Stati dell’Unione europea.

 

Per entrambe le situazioni indicate IMQ è in grado di assistere i costruttori fornendo:

-assistenza nell’individuazione delle direttive applicabili e della procedura più idonea per il soddisfacimento degli obblighi legislativi;

-esecuzione di tutte le prove necessarie per la verifica della conformità ai requisiti della Direttiva;

-esecuzione delle prove di laboratorio e delle verifiche dei requisiti essenziali dei prodotti finalizzate al rilascio di attestati e certificati di conformità necessari per l’apposizione della marcatura CE (esame CE del tipo);

Ispezioni e controllo della produzione presso i costruttori, secondo l’opzione scelta dal cliente (quando richiesto: es. direttiva gas);

-alutazione per l’approvazione dei sistemi di gestione per la qualità (quando richiesto: es. direttiva ascensori, dispositivi medici, gas).

APPROFONDIMENTE: http://www.imq.it/it/

 

NORME ARMONIZZATE

 

  1. Norme Tecniche Armonizzate:

Cosa sono?

Ai sensi della Direttiva 98/34/CE la“norma” è:

“una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

 

– norma internazionale: norma che è adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (ISO)

– norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (CEN, CENELEC, ETSI)

– norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (In Italia UNI, CEI);

 

Le norme europee armonizzate sono norme tecniche volontarie adottate da un ente di normazione europeo (CEN, CENELEC, ETSI) sulla base di un mandato della Commissione CE,

 

2. Norme Tecniche Armonizzate: perchè applicarle

 

La corretta applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate e la Valutazione dei Rischi effettuata su tali norme é “Presunzione di Conformità'” al rispetto dei Requisiti Essenziali della rispettiva Direttiva CE.

In sintesi:

 

– Sono di applicazione volontaria

– Fissano le modalità tecniche di attuazione dei requisiti essenziali

– Sono elaborate da enti formatori europei su mandato della Commissione Europea

– Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE)

– Sono pubblicate dagli enti nazionali di normazione (in Italia UNI e CEI)

 

3. Pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella GU dell’UE

 

Gli elenchi consolidati delle norme armonizzate sono pubblicati nella GU, serie C sotto forma di comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva macchine. L’elenco è aggiornato regolarmente ogniqualvolta i riferimenti di norme nuove o riviste sono comunicati alla Commissione europea dal CEN e dal CENELEC.

 

L’elenco pubblicato nella GU include le seguenti 5 colonne:

Colonna 1

indica l’organismo di normalizzazione europeo che ha adottato la norma: CEN o CENELEC;

Colonna 2

indica il riferimento della norma, cioè il suo numero, la data di adozione da parte del CEN o del CENELEC e il suo titolo; se la norma è stata modificata, si indica il riferimento della versione modificata della norma. A seguito della pubblicazione dei riferimenti di tali norme modificate nella GU, la versione modificata della norma conferisce una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva macchine;

Colonna 3

indica la data in cui il riferimento della norma è stato pubblicato per la prima volta nella GU. Questa è la data a partire dalla quale l’applicazione di tale norma conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da essa disciplinati;

Colonna 4

fornisce i riferimenti delle norme sostituite. Questa colonna è utilizzata soltanto se all’epoca dell’adozione della norma nuova o rivista esisteva già una norma armonizzata avente lo stesso oggetto. Nella maggior parte dei casi, la norma sostituita è una versione precedente di una norma che è stata rivista;

Colonna 5

indica la data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita. Questa colonna è utilizzata soltanto quando il riferimento di una norma sostituita è fornito nella quarta colonna. La data di cessazione della presunzione di conformità è fissata dalla Commissione. In generale, la data di cessazione di presunzione di conformità coincide con quella fissata dal CEN o dal CENELEC per il ritiro della norma sostituita da parte degli enti nazionali di normalizzazione.La nuova norma conferisce la presunzione di conformità a decorrere dalla data di pubblicazione del suo riferimento nella GU, mentre la norma sostituita continua a essere valida fino alla data di cessazione della presunzione di conformità fornita nella quinta colonna. Nel periodo tra le due date (periodo di transizione) le specifiche sia della nuova norma sia di quella sostituita conferiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in questione.

I documenti presenti nelle varie sezioni del sito sono associati a delle categorie. Puoi navigare liberamente nell’albero a destra o scegliere una delle categorie qui sotto.

Altri Enti e Legislazione

Apparecchi a gas

Articoli pirotecnici

Ascensori

Atmosfere esplosive

Attrezzature a pressione

Bassa tensione

Compatibilità Elettromagnetica

Disp. med. diagnostici in vitro

Disp. med. impiantabili attivi

Disp. Protezione Individuale

Dispositivi medici

Ecodesign

Esplosivi uso civile

Giocattoli

Imbarcazioni da diporto

Imp. fune trasporto persone

Macchine

Norme Tecniche

Prodotti da Costruzione

R&TTE

Recipienti a pressione

RoHS – WEEE

Sicurezza generale prodotti

Strumenti di misura

 

 

MARCATURA CE

 

L’apposizione del marchio CE su un prodotto ne agevola l’esportazione in un altro paese dell’UE oppure in Islanda, Liechtenstein o Norvegia.

Il marchio attesta che il prodotto rispetta tutti i requisiti tecnici previsti dalla legislazione europea. È valido per i prodotti realizzati sia all’interno che all’esterno dell’UE e commercializzati all’interno del suo territorio.

 

Il marchio CE è valido soltanto per i prodotti per i quali sono state adottate specifiche a livello dell’UE.

 

Per ottenere un marchio CE occorre predisporre un fascicolo tecnico che provi il rispetto dei requisiti UE da parte del prodotto.

La responsabilità di dichiarare la conformità con tutti i requisiti ricade esclusivamente sul produttore. Una volta ottenuto il marchio CE, il produttore potrebbe essere tenuto a fornire ai distributori e/o importatori tutta la documentazione di supporto.

Come ottenere il marchio CE

 

La procedura da seguire è diversa per i produttori, importatori o distributori:

 

1. Identificare i requisiti UE per il prodotto

I requisiti UE figurano nelle direttive riguardanti varie tipologie di prodotti, ad esempio:

prodotti farmaceutici

veicoli

giocattoli

sostanze chimiche

attrezzature elettriche e meccaniche

dispositivi medici.

Tali direttive stabiliscono i requisiti essenziali che i prodotti devono soddisfare. Inoltre, una serie di norme europee armonizzate definiscono i requisiti tecnici da rispettare. Finora sono state pubblicate circa 20.000 norme europee.

2. Verificare se il prodotto risponde ai requisiti specifici

Spetta al produttore verificare che il prodotto risponda a tutti i requisiti della legislazione europea. Se per il prodotto esistono norme armonizzate e queste vengono seguite nel processo di produzione, il prodotto sarà automaticamente conforme alle direttive europee applicabili.

Il ricorso alle norme non è obbligatorio. È possibile optare anche per altre soluzioni tecniche per conformarsi ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva applicabile.

3. Verificare se il prodotto va testato da un’autorità nazionale indipendente

Per alcuni prodotti, apposite autorità (“organismi notificati”) devono verificare se il prodotto soddisfa i requisiti tecnici specifici. Questa verifica non è obbligatoria per tutti i prodotti. Per individuare l’organismo notificato da contattare, consultare la banca dati “Nando”  English.

4. Testare il prodotto

Se il prodotto non deve essere verificato da un’autorità indipendente, spetta al produttore controllare che sia conforme ai requisiti tecnici. Occorre in particolare valutare e segnalare gli eventuali rischi che l’uso del prodotto può comportare.

5. Predisporre un fascicolo tecnico

Il fascicolo deve contenere tutti i documenti che provano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici.

6. Apporre il marchio CE e redigere una dichiarazione di conformità

A questo punto è possibile apporre sul prodotto il marchio CE, che deve essere visibile, leggibile e indelebile. Se nella fase 3 del processo è intervenuto un organismo notificato, occorre inoltre apporre sul prodotto il numero di identificazione di tale organismo. È necessario infine redigere e firmare una dichiarazione di conformità CE che certifichi la conformità del prodotto a tutti i requisiti di legge.

 

Approfondimenti per l’Italia

Le Merci

 

Disposizioni giuridiche

La realizzazione di un mercato unico europeo, con la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone richiede una graduale armonizzazione delle legislazioni interne dei singoli Stati membri, tale da garantire condizioni di uniformità e di concorrenza uguali per tutti.

 

Europa senza frontiere – Unione Europea

Le attività commerciali sono suddivise in categorie principali quali:

il commercio all’ingrosso – acquisto di merci da vendere ad altri commercianti, mercanti, utilizzatori professionali o di altro tipo su larga scala;

il commercio al dettaglio – acquisto di merci da vendere direttamente ai consumatori finali.

E’ stato soppresso l’originario divieto dell’esercizio congiunto, cioè della vendita all’ingrosso e al dettaglio nell’ambito della stessa attività commerciale.

 

Requisiti per lo svolgimento delle attività commerciali

L’attività di commercio si riferisce a qualsiasi forma di compravendita, senza distinzione fra le diverse tipologie merceologiche dei beni oggetto dello scambio. L’unica differenza (rilevante solo ai fini del possesso dei requisiti tecnico-professionali) è tra:

Prodotti non alimentari – è prescritto il solo possesso di requisiti morali;

Prodotti alimentari – è prescritto il possesso anche di specifici requisiti tecnico – professionali oltre a quelli morali.

 

Accise

Le accise sono imposte indirette sulla fabbricazione e vendita di prodotti di consumo. In Italia, le accise più importanti sono quelle relative ai prodotti energetici, agli alcolici e ai tabacchi.

L’accisa è un’imposta che grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell’IVA che incide sul valore aggiunto.

Accise – Agenzia delle Dogane

Procedure amministrative

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) permette di espletare alcuni procedimenti telematici inerenti le differenti fasi del ciclo di vita di un’impresa comprese le questioni relative all’esercizio dell’attività commerciale.

Per ottenere informazioni e moduli riguardanti la normativa specifica relativa alla regione in cui si vuole svolgere un’attività commerciale é necessario contattare il SUAP del comune dove ha sede l’attività.

 

Permessi e licenze

Non occorre alcuna licenza per gli esercizi commerciali la cui ampiezza non supera i 250 metri quadri nei comuni con più di 10.000 abitanti ed i 150 metri quadri nei paesi con meno di 10.000 abitanti. La procedura semplificata applicata attualmente prevede infatti il semplice invio di una comunicazione al Sindaco del comune dove si vuole aprire l’attività.

 

Fare impresa – Camera del Commercio

Partita IVA comunitaria.

Il servizio VIES (VAT Information Exchange System) consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni all’interno dell’Unione Europea di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli altri paesi dell’UE.

Partita Iva comunitaria – Agenzia Entrate

Il Certificato di Origine è un documento doganale che attesta l’origine della merce. Questo documento può essere richiesto alla Camera di Commercio della provincia dove ha sede l’azienda e deve sempre accompagnare i prodotti esportati in via definitiva.

 

Documento di trasporto internazionale

I Documenti di trasporto che devono accompagnare le merci si distinguono in:

 

Lettere di vettura internazionale, è un accordo valido per i trasporti effettuati su strada e per i trasporti intermodali, Il documento contiene le condizioni di trasporto espressamente richieste dalle convenzioni internazionali.

 

Polizze di carico marittime che, per l’efficacia del loro stesso meccanismo, devono sempre viaggiare separate dalla merce; esse sono titoli rappresentativi della merce stessa e sono negoziabili, permettendo, così, al legittimo portatore di entrare in possesso della merce in cambio della consegna del documento (titolo), debitamente firmato.

Agenzia delle Dogane – Documento di trasporto

Assistenza e consulenza.

Le Camere di Commercio offrono un servizio di informazione e assistenza ai titolari di imprese o agli aspiranti imprenditori.

 

SOLVIT aiuta gli imprenditori, con consigli rapidi e pratici, a risolvere i problemi che incontrano nella loro attività all’estero a causa della non corretta applicazione delle regole del mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

NORME ARMONIZZATE

 

Ai sensi della Direttiva 98/34/CE la“norma” è:

“una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

– norma internazionale: norma che è adottata da un’organizzazione internazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (ISO)

– norma europea: norma che è adottata da un organismo europeo di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (CEN, CENELEC, ETSI)

– norma nazionale: norma che è adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e che viene messa a disposizione del pubblico (In Italia UNI, CEI);

Le norme europee armonizzate sono norme tecniche volontarie adottate da un ente di normazione europeo (CEN, CENELEC, ETSI) sulla base di un mandato della Commissione CE,

La corretta applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate e la Valutazione dei Rischi effettuata su tali norme é “Presunzione di Conformità'” al rispetto dei Requisiti Essenziali della rispettiva Direttiva CE.

In sintesi:

– Sono di applicazione volontaria

– Fissano le modalità tecniche di attuazione dei requisiti essenziali

– Sono elaborate da enti formatori europei su mandato della Commissione Europea

– Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE)

– Sono pubblicate dagli enti nazionali di normazione (in Italia UNI e CEI)

 

Pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella GU dell’UE

Gli elenchi consolidati delle norme armonizzate sono pubblicati nella GU, serie C sotto forma di comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva macchine. L’elenco è aggiornato regolarmente ogniqualvolta i riferimenti di norme nuove o riviste sono comunicati alla Commissione europea dal CEN e dal CENELEC.

 

Nel sito-web http://www.marcaturace.com/espansione_cat_norme.html

sono presenti documenti nelle varie sezioni  associati alle seguenti categorie.

Altri Enti e Legislazione

Apparecchi a gas

Articoli pirotecnici

Ascensori

Atmosfere esplosive

Attrezzature a pressione

Bassa tensione

Compatibilità Elettromagnetica

Disp. med. diagnostici in vitro

Disp. med. impiantabili attivi

Disp. Protezione Individuale

Dispositivi medici

Ecodesign

Esplosivi uso civile

Giocattoli

Imbarcazioni da diporto

Imp. fune trasporto persone

Macchine

Norme Tecniche

Prodotti da Costruzione

R&TTE

Recipienti a pressione

RoHS – WEEE

Sicurezza generale prodotti

Strumenti di misura

 

Norme armonizzate:

[R] 87/404/CEE Recipienti semplici pressione (/3)

[R] 88/378/CEE Sicurezza dei giocattoli (/12)

89/106/CEE Prodotti da costruzione (/11)

89/686/CEE D.P.I. (/15)

[R] 90/384/CEE Strumenti pes. non aut. (/)

90/385/CEE Disp. medici impiantabili attivi (/18)

[R] 90/396/CEE Apparecchi a gas (/10)

92/42/CEE Caldaie ad acqua calda (/)

93/15/CEE Esplosivi per uso civile (/1)

93/42/CEE Dispositivi medici (/20)

94/9/CE ATEX (/20)

[R] 94/25/CE Imbarcazioni da diporto (/16)

95/16/CE Ascensori (/11)

97/23/CE Attrezzature a pressione (/15)

[R] 98/37/CE Macchine (/7)

98/79/CE Disp. medico-diagnostici in vitro (1/20)

99/5/CE R&TTE (/13)

2000/9/CE Impianti a fune adibiti al trasp. pers. (/3)

2004/22/CE Strumenti di misura (/8)

2004/108/CE Compatibilita’ elettromagnetica (/14)

2006/42/CE Macchine (/18)

2006/95/CE Bassa Tensione (/13)

2007/23/CE Articoli Pirotecnici (/3)

2009/23/CE Strumenti pes. non aut. (/)

2009/48/CE Giocattoli (/8)

2009/105/CE Recipienti semplici a pressione (1/4)

2009/125/CE Ecodesign (/6)

2009/142/CE Apparecchi a gas (/1)

2011/65/UE RoHS (/1)

2001/95/CE Sicurezza generale prodotti (/6)

2013/53/UE Imbarcazioni da diporto (/)

Feed RSS Feed RSS Norme armonizzate

 

Inoltre è possibile acquistare i seguenti prodotti:

Certifico Perizia Sicurezza macchine

Certifico Macchine 4 PRO

Certifico Macchine 4 PRO Upgrade Sever

Certifico MIUM & MIA 2 IT

Certifico MIUM & MIA 2 EN

Certifico MIUM & MIA 2 IT/EN

Certifico DVR Trasporti Ed. 2014

Certifico Equipaggiamenti Elettrici EN 60204-

Certifico Fascicolo Tecnico Direttiva macchine

Certifico CPR Regolamento 305/2011

Certifico DVR Procedure Standardizzate

Certifico VADEMECUM C

Certifico Percorso CE Conformità

Certifico Sicurezza Macchine 81

Certifico Macchine SUITE

Certifico Macchine COMPLETE

Certifico Macchine STARTUP

Certifico Fascicolo Tecnico Cancello

Certifico EN ISO 13849-1 SSC

Certifico Check list Sicurezza Macchine Equipaggiamenti

Certifico Macchine COMPLETE 290×3

Certifico Macchine 4 PRO TIME180

Certifico Macchine 4 PRO Server

Certifico Macchine 4 PRO Aggiornamento

Certifico Macchine 4 PRO Server Aggiornamento

Certifico Voucher 2H

Certifico Voucher 4H

Certifico ECODESIGN

Certifico RESS Direttiva Macchine  (free).

 

Omologazione

Il termine omologazione si usa in vari campi per unificare tra loro oggetti precedentemente differenti o per garantire che un prodotto sia corrispondente ad un campione depositato quale modello o in generale a delle specifiche tecniche spesso definite all’interno di standard o normative.

In Italia il termine viene per lo più associato al campo dei veicoli, ma può essere esteso col medesimo significato generale ad altri ambiti di produzione quali ad esempio nel campo della meccanica motoristica.

La procedura con la quale l’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o unità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche.

Il numero di omologazione o codice di omologazione è un codice alfanumerico che caratterizza ogni tipo di veicolo ed individua  i dati tecnici (tipo di motore, tipo di carrozzeria, numero di posti, dimensioni caratteristiche, ecc.) che vengono annotati nel documento di circolazione.

L’omologazione consente un corretto utilizzo del veicolo da parte del conducente, lo svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a tutti gli organi appositamente preposti. Inoltre il codice di omologazione rappresenta il codice tecnico di riferimento più importante per l’identificazione delle caratteristiche tecniche del veicolo a partire dal momento in cui viene immatricolato.

Detto codice viene indicato: nei documenti di origine del veicolo (certificato di origine o dichiarazione di conformità), nei documenti di circolazione (carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica), su apposita targhetta identificativa ancorata alla carrozzeria del veicolo.

Le omologazioni si possono suddividere in nazionali e comunitarie.

L’omologazione nazionale è prevista dalla legislazione nazionale la cui validità è limitata al territorio nazionale. Può avere validità limitata o temporanea (produzione di veicoli in piccole serie).

L’omologazione comunitaria, in luogo di quella nazionale, è valida in tutto il territorio comunitario, certificando la rispondenza alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche previste dagli atti normativi comunitari. Il costruttore del veicolo rilascia all’acquirente il certificato di conformità comunitario (COC) in luogo della dichiarazione di conformità.

 

Omologazioni di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

 

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462

L’emanazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.

Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, l’omologazione è effettuata dall’Arpa (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462), alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere mediante il Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.

Individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione

Trasmissione della dichiarazione di conformità e degli allegati

Oltre le omologazioni di nuovi impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ARPA svolge su richiesta del datore di lavoro anche le verifiche straordinarie (art. 7 DPR 462/01).

Le verifiche previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 abroga:

gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959 ‘Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro’;

i modelli A, B e C allegati al sopraccitato decreto ministeriale.

Normativa elettrica – Le norme e le guide del Comitato Elettrotecnico Italiano-Guida CEI 0-14.

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la Guida CEI 0-14 intitolata ‘Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi’.

Redatta da un Gruppo di Lavoro del CEI su incarico del Ministero delle Attività Produttive, la guida intende uniformare, per quanto possibile, l’interpretazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, e di fornire indicazioni chiare circa:

i compiti degli Enti verificatori (ASL, Arpa e organismi abilitati);

i contenuti della documentazione tecnica relativa all’omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del Decreto citato.

Per ulteriori informazioni circa la Guida CEI 0-14 si visiti il sito Internet del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): www.ceiweb.it:

Denunce di installazione di nuovi impianti elettrici;

Trasmissione denunce impianti elettrici;

Sul piano amministrativo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL e all’Arpa tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi. In Piemonte la denuncia avviene tramite l’invio della dichiarazione di conformità e dell’apposito Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro

Norma CEI 0-16 aggiornamento dicembre 2013

La presente terza edizione della Norma 0-16

Norma CEI 0-21 aggiornamento dicembre 2013

Tutte le norme e le edizioni CEI disponibili in pdf su CEI Webstore

Catalogo Prodotti Editoriali CEI – 3° quadrimestre 2013

http://www.ceiweb.it/it/

 

Esistono altri tipi di omologazioni.

 

Omologazione degli impianti impianti natatori

L’omologazione di una piscina si riferisce essenzialmente alle misure della vasca (lunghezza, larghezza e profondità) ed alle attrezzature di cui essa è dotata. A seconda del tipo di sport acquatico (nuoto, pallanuoto, sincronizzato, tuffi, salvamento) e del livello di attività, sono richieste misure diverse e dotazioni diverse, tutte comunque in conformità alle normative FIN nazionali e FINA internazionali.

Inoltre l’omologazione della vasca è indispensabile per il collaudo finale dell’impianto, soprattutto quando l’opera è finanziata con istituti di credito che prevedono tassi agevolati ed in tutte quelle opere pubbliche del settore sportivo finanziate dagli Enti Locali”.

La richiesta scritta formulata dall’interessato (Ente – Società – Concessionaria), deve pervenire al Comitato Regionale di competenza con allegato l’attestato dell’avvenuto pagamento della tassa richiesta (Federazione Italiana Nuoto)

E’ previsto che ogni impianto già in possesso della omologazione deve provvedere:

– al rinnovo della omologazione trascorso il 5° anno dalla data di rilascio della omologazione per gli impianti adibiti ad attività di pallanuoto;

– al rinnovo della omologazione trascorso il 10° anno dalla data di rilascio della omologazione per gli impianti adibiti alla attività di nuoto, salvamento, tuffi e sincro.

Ed ancora omologazonen di altri impianit sportivi, come per es. i campi da tennis.

 

 

 

Omologazione e Organizzazioni di Progettazioni Aerea

 

Il Regolamento Europeo (CE) n. 1592/2002 con cui è stata istituita l’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), è stato successivamente sostituito dal Regolamento (CE) n. 216/2008 che stabilisce all’art.4  che tutti gli aeromobili, inclusi i rispettivi prodotti, parti e pertinenze installate, se progettati, costruiti o registrati in uno Stato Membro dell’Unione Europea, o registrati in un terzo Stato ma eserciti da un operatore sorvegliato da uno Stato Membro, o se pure registrati in uno Stato terzo e eserciti da un operatore sorvegliato da uno Stato terzo ma con traffico da e verso uno Stato Membro, devono soddisfare il Regolamento medesimo.

L’Art.5 del Regolamento (CE) 216/2008 prescrive che tutti gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e pertinenze installate, soddisfino i requisiti essenziali di aeronavigabilità riportati nell’Annesso I del Regolamento. È inoltre prescritto – art. 5 – che tutti i prodotti, aeromobili, motori e eliche abbiano un Certificato di Omologazione (o detto anche Certificato di Tipo) che viene rilasciato quando il prodotto e/o le modifiche al prodotto abbiano dimostrato di soddisfare i requisiti della Base di Certificazione..

Certificazione.

A ogni singolo aeromobile, conforme ad un tipo omologato e quindi identificato in un Certificato di Omologazione, è associato un Certificato di Navigabilità che attesta che l’aeromobile è operato e mantenuto in accordo con i requisiti essenziali di aeronavigabilità continua. Per singoli aeromobili, di tipo non omologato, che devono essere impiegati con finalità limitate, quale può essere ad esempio il caso di voli sperimentali, dimostrativi, di ricerca e sviluppo, può essere rilasciato un Permesso di Volo se è dimostrato che esso può essere operato in sicurezza per uno specifico programma di voli, con ben identificate limitazioni finalizzate a proteggere anche le terze parti.

Per le parti e le pertinenze possono essere emesse specifiche certificazioni quando sono dimostrate soddisfare specifiche di aeronavigabilità stabilite per garantire la rispondenza ai requisiti essenziali.

Tutte le organizzazioni di progettazione di prodotti, parti e pertinenze devono dimostrare le proprie attitudini nonchè di potersi assumere le responsabilità associate con i privilegi che gli vengono riconosciuti attraverso un processo di approvazione dell’organizzazione di progettazione.

L’istituzione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha modificato in ogni Stato Membro il ruolo di ogni Autorità di Aviazione Civile inizialmente nelle attività di omologazione e di approvazione delle organizzazioni di progettazione, e successivamente per gli aspetti operativi.

In Italia l’Enac si è pertanto organizzata per supportare, attraverso attività di formazione, consulenza e ricerca, le aziende, le Istituzioni, i Centri di Ricerca e le Università che operano nella ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze, con il principale obiettivo di continuare a promuovere lo sviluppo dell’aviazione civile, garantendo il mantenimento del livello di sicurezza assicurato dal nostro Paese in quanto firmatario della Convenzione di Chicago (ICAO).

Il supporto di formazione e consulenza può essere fornito anche ad altri Stati ed Autorità di Aviazione Civile.

 

Omologazione caschi

Etichettatura caschi

L’Europa ha una propria omologazione che dipende dal tipo di casco, Jet, DemiJet, Integrale o modulabile.

Come si legge l’omologazione del  casco?

Esempio di omologazione: (E13) 05XXXX/NP-YYYY

“E” stà per Europa. Indica quindi un casco omologato secondo le direttive Europee.

Facciamo attenzione quando compriamo un casco sul web, specie se arriva da paesi extra Cee, potrebbe non essere omologato per l’uso in Europa. Ai fini pratici è come andare in giro con una pentola a pressione in testa o senza casco. In caso di controllo da parte delle Forze dell’Ordine e si venisse beccati con un casco non omologato, si rischia una multa da 74 a 299 euro, il fermo della moto per 2 mesi e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

“13” indica il paese  in cui è stato omologato.

E1 Germania   E14 Svizzera      E29 Estonia

E2 Francia      E16 Norvegia    E31 Bosnia

E3 Italia          E17 Finlandia    E32 Lettonia

E4 Paesi Bassi            E18 Danimarca  E34 Bulgaria

E5 Svezia        E19 Romania      E37 Turchia

E6 Belgio        E20 Polonia        E40 Macedonia

E7 Ungheria   E21 Portogallo   E43 Giappone

E8 Rep. Ceca  E22 Russia          E45 Australia

E9 Spagna      E24 Irlanda         E46 Ucraina

E10 Jugoslavia           E25 Croazia    E47 Sudafrica

E11 Regno Unito       E26 Slovenia  E48 Nuova Zelanda

E12 Austria                E27 Slovacchia

E13 Lussemburgo      E28 Bielorussia

 

“05” indica la versione ECE della direttiva d’omologazione.

Può essere 03 – 04 – 05

L’ultima 05 è sinonimo di maggior sicurezza.

I successivi numeri XXXX sono il numero di omologazione.

 

“/NP” è il tipo del dispositivo, in questo caso NP sta per NON PROTETTIVO

Questo tipo di sigla la possiamo trovare su certi caschi modulari o su caschi con la mentoniera asportabile.

Le sigle possibili sono:

/J Jet o Demijet caschi PRIVI di mentoniera

/NP NON PROTETTIVI caschi con mentoniera asportabile o reclinabile.

/P PROTETTIVO caschi integrali e modulari con mentoniera protettiva da usare SEMPRE CHIUSA.

/P-J caschi modulari con mentoniera protettiva utilizzabile indifferentemente in posizione chiusa o aperta.

/P e /P-J sono sigle importantissime per capire se possiamo viaggiare col nostro modulare aperto o chiuso.

YYYY indica il numero progressivo di produzione o la matricola.

 

 

 

Implementazione delle direttive nel diritto nazionale

 

I destinatari delle direttive sono tutti gli Stati membri, i quali hanno l’obbligo di trasferire le direttive europee nel diritto nazionale. Ad esempio, in Italia ciò avviene con l’emanazione regolamenti relativi ai prodotti.

 

Molte affermazioni della direttiva CE necessitano di prescrizioni tecniche precise. Gli Stati membri della UE tuttavia non possono adottare queste specifiche tecniche mediante prescrizioni di legge. Le direttive CE inoltre non possono essere scritte secondo definizioni. Per legge vengono stabiliti solo i criteri generali.

Per realizzare l’armonizzazione di precise specifiche tecniche viene creato un sistema di norme di sicurezza . In questo caso non si tratta di norme di singole organizzazioni nazionali, ad es. DIN, ma di cosiddette “norme europee armonizzate”. Queste norme devono essere riconosciute almeno da tutte le organizzazioni normative degli Stati dell’Unione Europea.

 

Norme europee per le specifiche tecniche

 

Le norme di sicurezza cd volontarie sono non sempre obbligatorie. Esse non assumono lo stato di prescrizioni legali in nessuno Stato della UE.

Chi si trova nella necessità di non poter attenersi alle norme armonizzate, può cercare di soddisfare i requisiti delle direttive CE anche in un modo non descritto nelle norme relative.

Va comunque tenuto presente che ogni fabbricante deve fornire la prova della conformità dei propri prodotti alle direttive. Se egli può provare di aver osservato le norme europee armonizzate che interessano i suoi prodotti, si suppone che il prodotto sosddisfi di conseguenza i requisiti delle direttive CE corrispondenti con presunzione di conformità.