La scienza della sicurezza  è la disciplina che studia il rischio nella sue varie forme dirette e indirette.
La scienza della sicurezza è multidisciplinare e ad essa fanno riferimento molte aree tematiche.
La sicurezza del lavoro in particolare comprende:
–          le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e
–          le norme generali per l’igiene sul lavoro,
–          i principi delle quali sono stati enucleati nel D.Lgs. 81/08 e succ.agg. ed int.

Gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di Perito Industriale  e di Perito industriale laureato prevedono tra le prove scritte e orali:
la conoscenza specifica della “Prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro” e “la ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali partendo dagli effetti prodotti ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica”.
Gli artt. 31 –2° comma- e 32 del D.Lgs. 81/08 e succ.agg. ed int. stabiliscono:
– GLI addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, interni ed esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali  adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività di lavoro.
Per lo svolgimento di queste funzIoni è necessario il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza con verifica dell’apprendmento, a specifici corsi di specializzazione (Accordo Stato-Regioni e Province autonome Trento e Bolzano del 26/01/2006)
I corsi di formazione devono essere organizzati dagli Ordini Professionali e dagli Enti autorizzati.
Il Consiglio Territoriale dell’Ordine autorizza di volta in volta la frequenza di detti Corsi, organizzati da altri Ordini professionali o Enti, verificando la conformità dei programmi e la corrispondenza di questi alle competenza professionale del Perito Ind.le Perito Ind.le laureato, anche al fine di attribuire i crediti formativi professionali.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle classi stabilite dai uno dei Decreti del MIUR 16/03/200, del 4/08/2000 e del 5/06/2001, ovvero di altre lauree e altre lauree magistrali riconosciute corrispondenti, sono esonerati sono  dalla frequenza dei predetti corsi.
Possono svolgere altresì le funzioni di addetti e di responsabili dei servizi di prevenzione e protezione coloro che , pur non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, dimostrino di aver svolto una delle funzoni, professionalmente e alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data 13/08003, previo svolgimento dei corsi secondo quanto sabilito dal citato Accordo Stato-Regioni e Province autonome Trento e Bolzano del 26/01/2006
Gli attestati dei corsi di formazione e di aggiornamento (quinquennali) devono essere conformi ai modelli stabiliti dalla Regione Puglia, delibera n. 1899  dell’11/12/2006 mod. prot. 34/1440/FP (bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 18/01/2007).
Per quanto riguarda i cantieri temporanei e mobili sono state previste due figure professionali:
-Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione, soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione deicompiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e succ. agg. e int.;

 -il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori, soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del predetto D.Lgs., devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, stabiliti dall’art. 98:
-laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle classi di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
-laurea conseguita classi di cui al predetto decreto ministeriale 16 marzo 2007, ovvero laurea di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
-diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

I  medesimi Coordinatori devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, di specifico corso in materia di sicurezza (i cui contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all’ allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e succ. agg. e int.) organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’EX ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento quinquennale di cui all’allegato predetto.
L’attestato di cui all’art. 98 – comma 2 – non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all’ allegato XIV, o l’attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV. L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.