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Direttive europee – Professioni

La direttiva è un atto che obbliga gli Stati membri a realizzare determinati obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. Può avere come destinatari uno Stato membro, più Stati membri o tutti gli Stati membri. Affinché i principi enunciati nella direttiva trovino applicazione concreta nei confronti dei cittadini, il legislatore nazionale deve approvare uno o più atti che recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato membro, ossia adattino la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella direttiva.
Nella direttiva è indicato il termine entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale; per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali. Il termine per l’attuazione della direttiva è invece tassativo.
La direttiva è lo strumento con il quale si procede all’armonizzazione delle legislazioni nazionali, in particolare allo scopo di realizzare il mercato unico (per esempio attraverso l’armonizzazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti).

La Commissione Europea con la Drettiva 89/48/CE ha fissato principi per l’esercizio delle professioni regolamentate, tra cui la necessità formazione post-secondaria a livello univeritario o conseguita in un Istituto di Istruzione Superiore ITS., oppure un percorso equivalente di tirocinio.
Il medesimo principio è stato ribadito con la Direttiva  2005/36/CE

Il sistema del riconoscimento professionale è stato completamente riformulato con la direttiva europea 2005/36/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.206. La direttiva sostituisce tutte le quindici direttive che dagli anni ’70 al 20 ottobre 2007 hanno disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali:
-le direttive Sistemi generali (89/48/CEE, 92/51/CEE, 99/42/CE) e
-le direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,  78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE)
Tra le novità più significative introdotte dalla normativa c’è la previsione di una disciplina ad hoc per la  prestazione temporanea  e occasionale di servizi, senza necessità di stabilimento e completamente assente nelle precedenti direttive generali, un ampliamento del campo di applicazione e un rafforzamento dei mezzi di cooperazione tra le Amministrazioni nazionali e tra queste e la Commissione UE.
In particolare è previsto l’obbligo, per il prestatore di altro Stato membro che viene in Italia di presentare, al momento della prima prestazione, una comunicazione preliminare all’autorità competente e di accompagnare tale comunicazione con documenti che  comprovino le proprie qualifiche professionalizzanti; la possibilità per l’autorità competente, nel caso di professioni che implichino profili di sicurezza e salute pubblica, di richiedere misure compensative in presenza di “differenze sostanziali”; l’individuazione di specifiche normative nazionali che rispondono alla definizione di “formazione regolamentata”; la possibilità di  facilitare la mobilità professionale attraverso l’approvazione, a livello comunitario, di “piattaforme comuni” per determinate professioni.
Per quello che riguarda il diritto di stabilimento, vi sono tre regimi che  regolano i riconoscimenti professionali.
Sistema Generale basato sulla mutua fiducia tra gli Stati membri. Si applica se la professione è regolamentata nello Stato ospite e se il professionista ha esercitato, o è abilitato a esercitare, la stessa professione nello Stato di provenienza. Il riconoscimento non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionalizzanti previsti nei due Stati e la possibilità, in caso di “differenza sostanziale”, di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Questo regime si applica ad un numero di professioni che varia da Stato a Stato. Infatti, la direttiva non impone agli Stati alcun obbligo di regolamentazione. Di conseguenza, il decreto legislativo non introduce novità nella relativa normativa nazionale. Questo sistema si applica anche a professioni coperte dai regimi indicati ai punti 1 e 3 quando non sono soddisfatti alcuni requisiti che assicurano l’automaticità del riconoscimento.
Esperienza professionale maturata nello stato membro d’origine. Si applica ad attività di tipo artigianale  (indicate nell’allegato IV del decreto) e prevede un riconoscimento automatico se sono rispettate le condizioni  espressamente previste per le singole categorie professionali.
La procedura di riconoscimento professionale “Sistema Generale” si basa sulla catalogazione in cinque livelli delle possibili formazioni previste per l’accesso ad una determinata professione. I livelli sono graduati sulla base della struttura della formazione esistente. Il primo livello di qualifica si riferisce a una formazione breve di pochi mesi o a carattere generale  (“attestato di competenza”) e l’ultimo a una formazione di livello universitario di almeno quattro anni (“diploma”). La struttura a livelli è funzionale esclusivamente a determinare le  condizioni per il riconoscimento.
Il decreto legislativo, in armonia con la direttiva, ha introdotto anche il concetto di “titolo di formazione assimilato” che permette di tener conto di possibili modifiche legislative a livello nazionale.  Ad esempio, le modifiche che il DPR 328/2001 ha introdotto nella disciplina d’accesso agli esami di Stato per le professioni di geometra, perito industriale, perito agrario e agrotecnico permettono di catalogare come “titoli di formazione assimilati” a titoli di formazione di livello universitario della durata di tre anni, le formazioni costituite dallo specifico percorso secondario quinquennale completato da un biennio o triennio di tirocinio professionale (attualmente ridotto a diciotto mesi) e dal superamento del relativo esame di stato. L’assimilazione garantisce al professionista italiano che il riconoscimento professionale effettuato dalle autorità competenti di un altro Stato membro sia fatto a partire dal “livello” corrispondente ad un ciclo di studi universitario di durata di tre anni.
Il decreto legislativo, in sintesi, disciplina le procedure da applicare per accedere e esercitare in Italia una professione regolamentata, mentre chi esercita una professione non regolamentata in Italia ha diritto ad ottenere il riconoscimento professionale in quegli Stati membri che regolamentano tale professione.
Le professioni regolamentate in Italia sono disciplinate all’art. 4 attraverso un elenco delle categorie generali individuate sulla base dei parametri normativi che ne caratterizzano la regolamentazione.

Prestazione temporanea di servizi, esecuzione delle misure compensative, tempi per il completamento della procedura di riconoscimento.
Sono alcune delle questioni affrontate il 21 gennaio con tutte le amministrazioni nel corso di un riunione di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento Politiche Comunitarie dedicata all’applicazione del D.Lgs. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE (riconoscimenti professionali). La direttiva e la sua trasposizione italiana ha aperto diverse problematiche nelle procedure di riconoscimento professionale che le amministrazioni hanno presentato alla riunione di coordinamento con l’obiettivo di trovare una soluzione e raggiungere un accordo. Ecco tre problematiche sollevate. Prestazione temporanea di servizi Completamente assente nelle precedenti direttive, la libera prestazione temporale e occasionale senza necessità di stabilimento di servizi rappresenta la novità più significativa della nuova normativa. Al centro dell’attenzione, la modalità di comunicazione che il professionista non italiano è tenuto a fare all’amministrazione competente. Genericamente, viene richiesta la documentazione attestante l’esercizio dell’attività, lo stabilimento legale presso il Paese d’origine e – qualora la professione non fosse regolamentata nello Stato di provenienza – l’esperienza di almeno due anni. Durante la riunione di coordinamento, è emersa la necessità di stabilire una procedura standard di comunicazione alle amministrazioni che consenta anche di verificare efficacemente la temporaneità dell’esercizio della professione. Esecuzione delle misure compensative Il sistema prevede la possibilità di chiedere misure compensative, ovverosia una integrazione formativa necessaria per il riconoscimento professionale. In alcuni casi, come per le guide turistiche, l’attuazione di queste misure viene affidata alle Regione. E’ stata però rilevata una certa lentezza da parte delle Regioni a dare avvio all’integrazione formativa, a discapito del professionista non italiano che si vede quindi ritardare la possibilità di esercitare l’attività. Per questo motivo, è stato concordato che l’amministrazione centrale stabilisce un tempo limite entro il quale la Regione deve far partire l’integrazione formativa, trascorso il quale sarà la stessa amministrazione a farsi carico dell’esecuzione delle misure compensative. Tempi per il completamento della procedura di riconoscimento La normativa prevede che la procedura di riconoscimento debba completarsi entro quattro mesi dal momento in cui l’amministrazione competente riceve dal professionista non italiano tutta la documentazione richiesta. In alcuni casi, le domande di riconoscimento vengono esaminate dalla Conferenza dei Servizi (ove partecipano tutte le amministrazioni interessate) e viene sollevata la necessità di chiedere documenti accessori con inevitabili effetti sui tempi del riconoscimento. E’ stato concordato che la richiesta di integrazione avanzata in sede di Conferenza dei Servizi non interrompe la decorrenza dei quattro mesi che ha validità solo se l’amministrazione è in possesso della documentazione completa per poter esprimere il proprio parere sulla domanda di riconoscimento. Fonte: www.politichecomunitarie.it


Approvata la nuova direttiva 2013/55/CE
sulle qualifiche professionali

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE 2013/55/CE (pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013), sono molti gli elementi di novità introdotti rispetto alla legislazione europea esistente. Entrano in vigore le nuove norme europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Con la pubblicazione, il 17 gennaio 2014, della Il testo, infatti, modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“regolamento IMI).
La revisione punta a rendere il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali più efficace per favorire una maggiore mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE.
La proposta di revisione, presentata dalla Commissione, era stata pubblicata il 19 dicembre 2011 e rientra tra le azioni del Single Market Act I considerate prioritarie per lo sviluppo del mercato interno, in particolare per far cerscere la mobilità dei professionisti. La nuova direttiva non si applica ai notai, pur originariamente previsti nel testo proposto dalla Commissione.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 dicembre (L 354)  la nuova direttiva  sul riconoscimento delle qualifiche professionali 2013/55 che modifica la 2005/36 (recepita in Italia con Dgls 206/2007) e il regolamento n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (qualifiche). Gli Stati hanno tempo fino al 18 gennaio 2016 per recepire il nuovo testo.
Tra le principali novità della direttiva l’estensione delle regole sul riconoscimento ai tirocini. In pratica, coloro che svolgono un tirocinio qualificante per l’accesso a una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui conseguono il titolo di studio (e anche in uno Stato terzo) potranno chiedere il riconoscimento nel proprio Paese. Si tratta di una novità importante destinata a favorire la circolazione dei laureati e a incidere fortemente sulle regole in materia di tirocinio disposte dagli organismi nazionali che regolano le diverse professioni. D’altra parte, che la direttiva si muova nel senso di favorire la circolazione e di evitare ostacoli talvolta pretestuosi è chiarito anche dall’articolo 1 che chiede agli Stati, nell’applicazione delle prove attitudinali, laddove necessarie, “di tenere conto del fatto che il richiedente è un professionista qualificato nello Stato membro di origine o di provenienza”.
Anche la tessera professionale europea dovrebbe consentire una più semplice circolazione e un taglio degli oneri amministrativi. Si tratta di una sorta di certificato elettronico emesso dallo Stato di origine per facilitare il riconoscimento nello Stato di destinazione. Per facilitare la libera circolazione, il nuovo testo introduce la possibilità di un accesso parziale che consentirà a un professionista di ottenere il riconoscimento solo per una parte dell’attività per la quale è stato qualificato nel proprio Paese, evitando così, nel caso in cui la professione comprenda più attività nello Stato di destinazione, di sottostare a misure compensative.
Per le professioni già armonizzate, novità non solo nella verifica delle conoscenze che potranno essere espresse in crediti.

Per saperne di più consultare:
www.politichecomunitarie.it/‎

http://www.politicheeuropee.it/attivita/18800/riconoscimento-qualifiche-professionali-in-vigore-le-nuove-norme-ue

LAVORARE ALL’ESTERO

Sul sito-web del CNPI
http://www.cnpi.it/index.php/lavorare-allestero/
sono disponibili le seguenti informazioni:
– Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
– Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (GU n. 94 del 23/04/2012 SO n. 75)
– Direttiva 36/2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
– Attuazione della direttiva. D.Lgs. 6/11/2007 n. 206 – Allegati – Relazione illustrativa del C.d.M.
– Regolamento della Commissione Europea del 5/12/2007 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 36/2005/CE.
– Regolamento transitorio del CNPI concernente disposizioni applicative delle misure compensative per la professione di perito industriale.
– Decreto del Ministero della Giustizia del 28 maggio 2013 – Nomina della Commissione per la prova attitudinale di professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo per l’iscrizione nell’albo dei periti industriali
– Tessera Europea
– Testo della direttiva approvato dal Parlamento europeo
– Approfondimento del Dipartimento per le politiche europe
– Punti nazionali di contatto
– I Punti nazionali di contatto offrono a tutti i cittadini interessati le informazione per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell’Unione Europea.-Il punto di contatto italiano opera presso l’Ufficio Mercato Interno e Competitività del Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
– email: puntonazionaledicontattoqualificheprofessionali@politicheeuropee.it
– sito web: http://www.politicheeuropee.it/attivita/?c=riconoscimenti-professionali

Elenco dei punti di contatto europei

Lista di contatti per le varie professioni
Sito della Commissione Europea dedicato alla libera circolazione dei professionisti
Sito dedicato del Ministero della Giustizia
CIMEA (Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche)

Scheda relativa alla figura del perito industriale (industrial engineer):
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof=1220&id_profession=6030&tab=countries&quid=2&mode=asc&pagenum=1

Rassegna stampa
http://www.intopic.it/estero/direttive-europee/