Modalità per accedere all’albo professionale
Periti Industriali diplomati entro l’a.s. 1967/68
Direttamente a norma degli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 11/2/1929, n. 275.
Requisiti di ammissione alla sessione d’esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale
Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati in possesso, di uno dei seguenti titoli universitari, in coerenza con le corrispondenti sezioni, iscritti nel registro dei tirocinanti:
-diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);
-lauree triennali, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. n. 328/2001). Il periodo di tirocinio può essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini e le Università, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
-lauree ad orientamento professionale, di cui al D.M. 446 del 12/08/2020;
-lauree specialistiche (D.M. 509/1999) o lauree magistrali (D.M. 270/2004), ritenute assorbenti rispetto alle lauree triennali.
Diplomati Universitari
Mediante esame di stato; requisiti per l’ammissione: art. 8, comma 3, D.P.R. 328/01 diploma universitario triennale Tab. A..
Laureati (di primo livello)
Art. 55 D.P.R. 328/01 laurea comprensiva di tirocinio di sei mesi.