FAC-simile Diploma Universitari

FAC-simile Laurea Triennale

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Requisiti di ammissione alla sessione d’esami per il conseguimento dell’abilitazione professionale

1. Alla sessione d’esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico e diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, iscritti nel registro dei praticanti, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1969 convertito in legge n. 119/1969, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, abbiano:

 A) completato un periodo di 18 mesi di attivita’ tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

 B) completato un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990);

C) completato un periodo non superiore a diciotto mesi di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;

 D) completato un periodo non superiore a diciotto mesi di pratica durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.

 Il periodo di formazione e lavoro ed il periodo di pratica devono essere stati svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista con attivita’ nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.

E) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore o istruzione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dalla sezione dell’albo cui si ha titolo ad accedere in relazione al diploma posseduto (specializzazione) (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).


 2. Alla sessione d’esami sono ammessi, altresì, i candidati in possesso, di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni, iscritti nel registro dei tirocinanti:

 F) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);

G) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il periodo di tirocinio puo’ essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita’ stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita’, gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita’ di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).