Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462
L’emanazione del DPR 22 ottobre 2001, n. 462 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi ha modificato il sistema delle verifiche previste per legge, sistema destinato a salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro degli impianti oggetto del decreto.
Per quanto riguarda gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione, l’omologazione è effettuata dall’Arpa Piemonte (D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Decreto della Giunta Regionale n.17 – 11422 del 18 maggio 2009), alla quale il datore di lavoro è tenuto a trasmettere mediante il Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica.
Individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione
Trasmissione della dichiarazione di conformità e degli allegati
Oltre le omologazioni di nuovi impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione Arpa Piemonte svolge su richiesta del datore di lavoro anche le verifiche straordinarie (art. 7 DPR 462/01).
Le verifiche previste dal D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 abroga:
gli artt. 40 e 328 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
gli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959 ‘Attribuzioni dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro’;
i modelli A, B e C allegati al sopraccitato decreto ministeriale.
Normativa elettrica
Le norme e le guide del Comitato Elettrotecnico Italiano
Guida CEI 0-14
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la Guida CEI 0-14 intitolata ‘Guida all’applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi’.
Redatta da un Gruppo di Lavoro del CEI su incarico del Ministero delle Attività Produttive, la guida intende uniformare, per quanto possibile, l’interpretazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, e di fornire indicazioni chiare circa:
i compiti degli Enti verificatori (ASL, Arpa e organismi abilitati);
i contenuti della documentazione tecnica relativa all’omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del Decreto citato.
Per ulteriori informazioni circa la Guida CEI 0-14 si visiti il sito Internet del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano): www.ceiweb.it:
Denunce di installazione di nuovi impianti elettrici;
Trasmissione denunce impianti elettrici;
Sul piano amministrativo il D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 obbliga tutti i datori di lavoro a denunciare all’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) ora INAIL e all’Arpa tutti i nuovi impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione messi in servizio.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore al termine dei lavori equivale, a tutti gli effetti, alla omologazione degli impianti stessi. In Piemonte la denuncia avviene tramite l’invio della dichiarazione di conformità e dell’apposito Modulo integrativo per la trasmissione della dichiarazione di conformità debitamente compilato e firmato dal datore di lavoro
Norma CEI 0-16 aggiornamento dicembre 2013
La presente terza edizione della Norma 0-16
Norma CEI 0-21 aggiornamento dicembre 2013
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Catalogo Prodotti Editoriali CEI – 3° quadrimestre 2013